Art. 20.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri  di  cui  alla  presente legge si provvede con le
risorse  di  cui  alla  legge  di  bilancio per il corrente esercizio
finanziario.  Per  gli  anni  successivi  si  provvede  con  la legge
regionale di bilancio.