Art. 21. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione Campania. 14 marzo 2003 BASSOLINO