Art. 21.
                       Dichiarazione d'urgenza
    1.  La  presente  legge e' dichiarata urgente, ai sensi e per gli
effetti  degli  articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il
giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Campania.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione Campania.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge delle Regione Campania.
      14 marzo 2003
                              BASSOLINO