Art. 3.
             Piano regionale della promozione culturale
    1.  L'attivita'  di  promozione,  di  sostegno  e  valorizzazione
culturale   e'  svolta  dalla  Regione  sulla  base  degli  indirizzi
contenuti  nella  delibera  quadro  triennale,  di seguito denominata
piano, aggiornata annualmente.
     2. Nell'ambito della programmazione regionale definita nel piano
di   cui   al  comma  1,  la  Regione  partecipa  e  contribuisce  al
finanziamento  delle attivita' culturali svolte dai soggetti iscritti
nell'albo  regionale  di  cui  all'art.  6, delle istituzioni di alta
cultura  iscritte  nella  sezione speciale dell'albo regionale di cui
all'art.  7  e dei soggetti iscritti negli elenchi provinciali di cui
all'art. 9.
    3. Contestualmente all'aggiornamento annuale del piano, la giunta
regionale  presenta entro il 15 settembre alla commissione consiliare
competente   una   relazione   sugli   interventi  attuati  nell'anno
precedente  con il rendiconto delle attivita' promosse secondo i tipi
di iniziative.