Art. 3. Piano regionale della promozione culturale 1. L'attivita' di promozione, di sostegno e valorizzazione culturale e' svolta dalla Regione sulla base degli indirizzi contenuti nella delibera quadro triennale, di seguito denominata piano, aggiornata annualmente. 2. Nell'ambito della programmazione regionale definita nel piano di cui al comma 1, la Regione partecipa e contribuisce al finanziamento delle attivita' culturali svolte dai soggetti iscritti nell'albo regionale di cui all'art. 6, delle istituzioni di alta cultura iscritte nella sezione speciale dell'albo regionale di cui all'art. 7 e dei soggetti iscritti negli elenchi provinciali di cui all'art. 9. 3. Contestualmente all'aggiornamento annuale del piano, la giunta regionale presenta entro il 15 settembre alla commissione consiliare competente una relazione sugli interventi attuati nell'anno precedente con il rendiconto delle attivita' promosse secondo i tipi di iniziative.