Art. 4.
                         Contenuto del Piano
    1. Il Piano di cui all'articolo 3 determina:
      a) gli indirizzi, gli obiettivi, le priorita' e le modalita' di
intervento  in campo culturale da osservarsi da parte della Regione e
degli enti delegati in relazione all'ammontare del fondo unico per la
cultura - FUC - di cui all'art. 10;
      b) le  quote  e  le  modalita' di erogazione degli stanziamenti
destinati ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2;
      c) i  parametri  per  il  riparto  degli  stanziamenti  tra  le
province,  con  riferimento  alle  esigenze culturali del territorio,
nonche' al grado di attuazione del piano dell'anno precedente;
      d) i  requisiti  per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 6 e
nella sezione speciale di cui all'art. 7.
    2.  Una  quota del FUC, fino al cinquanta per cento delle risorse
complessive,  e'  destinata  alle province per il finanziamento delle
iniziative  -  in  coerenza  con  le  linee  programmatiche del Piano
promosse   dalle   associazioni   culturali  iscritte  negli  elenchi
provinciali di cui all'art. 9.