Art. 4. Contenuto del Piano 1. Il Piano di cui all'articolo 3 determina: a) gli indirizzi, gli obiettivi, le priorita' e le modalita' di intervento in campo culturale da osservarsi da parte della Regione e degli enti delegati in relazione all'ammontare del fondo unico per la cultura - FUC - di cui all'art. 10; b) le quote e le modalita' di erogazione degli stanziamenti destinati ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2; c) i parametri per il riparto degli stanziamenti tra le province, con riferimento alle esigenze culturali del territorio, nonche' al grado di attuazione del piano dell'anno precedente; d) i requisiti per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 6 e nella sezione speciale di cui all'art. 7. 2. Una quota del FUC, fino al cinquanta per cento delle risorse complessive, e' destinata alle province per il finanziamento delle iniziative - in coerenza con le linee programmatiche del Piano promosse dalle associazioni culturali iscritte negli elenchi provinciali di cui all'art. 9.