Art. 5.
            Modalita' di approvazione del Piano regionale
    1.  La  Giunta, sentito il parere del comitato scientifico di cui
all'art.  14,  provvede  alla stesura del piano e alla formazione del
suo  aggiornamento  annuale  e li presenta al consiglio regionale. In
entrambi  i  casi  la  presentazione  al  consiglio  avviene entro il
15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
    2.  La  competente  commissione  consiliare  conclude l'esame del
piano  entro  quarantacinque giorni dalla presentazione. Decorso tale
termine,  il piano e' posto all'ordine del giorno del primo consiglio
regionale ordinario.
    3.  Nel corso dell'esame, la commissione procede all'audizione di
operatori culturali regionali.
    4. Il piano e' discusso con deliberazione del consiglio regionale
entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
    5.  Se  il consiglio regionale, entro la scadenza di cui al comma
4, non ha deliberato sul piano approvato dalla commissione consiliare
competente, lo stesso puo' essere ripartito.