Art. 5. Modalita' di approvazione del Piano regionale 1. La Giunta, sentito il parere del comitato scientifico di cui all'art. 14, provvede alla stesura del piano e alla formazione del suo aggiornamento annuale e li presenta al consiglio regionale. In entrambi i casi la presentazione al consiglio avviene entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. 2. La competente commissione consiliare conclude l'esame del piano entro quarantacinque giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, il piano e' posto all'ordine del giorno del primo consiglio regionale ordinario. 3. Nel corso dell'esame, la commissione procede all'audizione di operatori culturali regionali. 4. Il piano e' discusso con deliberazione del consiglio regionale entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. 5. Se il consiglio regionale, entro la scadenza di cui al comma 4, non ha deliberato sul piano approvato dalla commissione consiliare competente, lo stesso puo' essere ripartito.