Art. 6. Albo regionale 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione costituisce l'albo regionale delle istituzioni, associazioni e fondazioni che svolgono attivita' culturali di preminente interesse regionale. 2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo i soggetti che: a) godono della personalita' giuridica; b) non perseguono finalita' di lucro; c) hanno la sede principale nel territorio regionale; d) realizzano documentate iniziative culturali caratterizzate da risonanza e diffusione su scala regionale e nazionale; e) dimostrano un collegamento operativo con altri soggetti culturali regionali nazionali o internazionali; f) operano essenzialmente nella Regione Campania. 3. Non rientrano negli enti di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche ed universitarie, ivi compresi i dipartimenti, gli istituti, i centri di ricerca universitari, nonche' gli enti pubblici di ricerca. 4. L'iscrizione nell'albo regionale, disposta dall'assessorato competente, previo parere obbligatorio del comitato scientifico di cui all'art. 14, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, e' condizione indispensabile per l'accesso ai contributi, ad esclusione di quelli di cui all'art. 11. 5. Se si riscontrano gravi irregolarita' da parte dei soggetti di cui al comma 1, nell'accesso ai contributi o nel loro utilizzo. la Regione, previa verifica da parte dell'assessorato competente, dispone la cancellazione dall'albo regionale dei soggetti di cui al comma 1. 6. La giunta regionale provvede annualmente, entro il 31 gennaio, all'aggiornamento dell'albo previa verifica dei requisiti da parte del comitato scientifico di cui all'art. 14. 7. L'inserimento nell'albo consente l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge. 8. Gli enti e le associazioni culturali interessate inoltrano annualmente istanza per l'iscrizione nell'albo regionale entro il 30 settembre allegando la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti al comma 2.