Art. 6.
                           Albo regionale
    1.  Entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  la  Regione  costituisce  l'albo regionale delle istituzioni,
associazioni   e  fondazioni  che  svolgono  attivita'  culturali  di
preminente interesse regionale.
    2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo i soggetti che:
      a) godono della personalita' giuridica;
      b) non perseguono finalita' di lucro;
      c) hanno la sede principale nel territorio regionale;
      d) realizzano  documentate  iniziative culturali caratterizzate
da risonanza e diffusione su scala regionale e nazionale;
      e) dimostrano  un  collegamento  operativo  con  altri soggetti
culturali regionali nazionali o internazionali;
      f) operano essenzialmente nella Regione Campania.
    3.  Non  rientrano  negli  enti  di cui al comma 1 le istituzioni
scolastiche  ed  universitarie,  ivi  compresi  i  dipartimenti,  gli
istituti, i centri di ricerca universitari, nonche' gli enti pubblici
di ricerca.
    4.  L'iscrizione  nell'albo  regionale, disposta dall'assessorato
competente,  previo  parere  obbligatorio del comitato scientifico di
cui  all'art.  14, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, e'
condizione  indispensabile per l'accesso ai contributi, ad esclusione
di quelli di cui all'art. 11.
    5. Se si riscontrano gravi irregolarita' da parte dei soggetti di
cui  al  comma  1, nell'accesso ai contributi o nel loro utilizzo. la
Regione,   previa  verifica  da  parte  dell'assessorato  competente,
dispone  la  cancellazione dall'albo regionale dei soggetti di cui al
comma 1.
    6. La giunta regionale provvede annualmente, entro il 31 gennaio,
all'aggiornamento  dell'albo  previa  verifica dei requisiti da parte
del comitato scientifico di cui all'art. 14.
    7.   L'inserimento   nell'albo  consente  l'accesso  ai  benefici
previsti dalla presente legge.
    8.  Gli  enti  e  le associazioni culturali interessate inoltrano
annualmente  istanza  per  l'iscrizione  nell'albo regionale entro il
30 settembre  allegando  la documentazione necessaria a comprovare il
possesso dei requisiti richiesti al comma 2.