Art. 7. Istituzione di alta cultura sezione speciale dell'albo 1. Nell'albo regionale di cui all'art. 6 e' istituita una sezione speciale in cui sono iscritti i soggetti cui la Regione ha concesso il riconoscimento di «Istituzione di alta cultura». 2. Il riconoscimento e' disposto dalla giunta a domanda e su proposta dell'assessore competente, previo parere obbligatorio del comitato scientifico di cui all'art. 14. 3. Possono ottenere il riconoscimento i soggetti: a) che sono stati iscritti nell'albo di cui all'art. 6; b) che svolgono, da almeno tre anni, attivita' documentata e fruibile di particolare interesse culturale anche in relazione alla programmazione regionale definita nel piano di cui all'art. 3, comma 1. 4. Per quei soggetti che risultano gia' legalmente costituiti al momento della pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiaIe della Regione Campania, l'iscrizione di cui al comma 1 non e' soggetta alla condizione dei tre anni di attivita', fatti salvi tutti gli altri requisiti. 5. L'esame dei requisiti di cui al comma 3 e' rimessa alla valutazione del competente comitato scientifico. 6. La Regione dispone la cancellazione dei soggetti di cui al comma 1 dall'albo regionale e dalla sezione speciale, se sono riscontrate gravi irregolarita' nell'accesso ai contributi o nel loro utilizzo. 7. La giunta provvede annualmente, entro il 31 gennaio, all'aggiornamento della sezione speciale, previa verifica del requisiti da parte del comitato scienlifico.