Art. 7.
       Istituzione di alta cultura sezione speciale dell'albo
    1. Nell'albo regionale di cui all'art. 6 e' istituita una sezione
speciale  in  cui sono iscritti i soggetti cui la Regione ha concesso
il riconoscimento di «Istituzione di alta cultura».
    2.  Il  riconoscimento  e'  disposto  dalla giunta a domanda e su
proposta  dell'assessore  competente,  previo parere obbligatorio del
comitato scientifico di cui all'art. 14.
    3. Possono ottenere il riconoscimento i soggetti:
      a) che sono stati iscritti nell'albo di cui all'art. 6;
      b) che  svolgono,  da  almeno tre anni, attivita' documentata e
fruibile  di  particolare interesse culturale anche in relazione alla
programmazione  regionale definita nel piano di cui all'art. 3, comma
1.
    4.  Per quei soggetti che risultano gia' legalmente costituiti al
momento  della  pubblicazione  della  presente  legge  nel Bollettino
ufficiaIe  della Regione Campania, l'iscrizione di cui al comma 1 non
e'  soggetta  alla  condizione dei tre anni di attivita', fatti salvi
tutti gli altri requisiti.
    5.  L'esame  dei  requisiti  di  cui  al  comma 3 e' rimessa alla
valutazione del competente comitato scientifico.
    6.  La  Regione  dispone  la cancellazione dei soggetti di cui al
comma  1  dall'albo  regionale  e  dalla  sezione  speciale,  se sono
riscontrate gravi irregolarita' nell'accesso ai contributi o nel loro
utilizzo.
    7.   La   giunta   provvede  annualmente,  entro  il  31 gennaio,
all'aggiornamento   della   sezione  speciale,  previa  verifica  del
requisiti da parte del comitato scienlifico.