Art. 8. Contributi regionali ordinari e speciali 1. I soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 6 ricevono un contributo ordinario. 2. Le lstituziorii di alta cultura di cui all'art. 7 ricevono un contributo ordinario annuale e contributi speciali, in base ai programmi di iniziative cullurali da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. 3. I contributi previsti ai commi 1 e 2 sono concessi dalla giunta regionale sulla base di programmi di iniziative culturali da presentare, a cura degli enti e delle associazioni culturali interessate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano nel BURC. 4. Il piano stabilisce le modalita' di riparto dei contributi ordinari ed i criteri di accesso a quelli speciali. 5. I soggetti destinatari di contributi presentano alla giunta regionale, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi concessi, una relazione annuale analitica sulle attivita' realizzate nell'anno precedente ed il consuntivo delle modalita' di impiego dei contributi regionali ricevuti. 6. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 5, la giunta dispone la revoca del contributo. 7. Ai sensi della presente legge non sono erogati contributi per il sostegno delle istituzioni e delle attivita' museali e bibliotecarie disciplinate con le leggi regionali di settore.