Art. 8.
              Contributi regionali ordinari e speciali
    1.  I  soggetti  iscritti nell'albo di cui all'art. 6 ricevono un
contributo ordinario.
    2.  Le lstituziorii di alta cultura di cui all'art. 7 ricevono un
contributo  ordinario  annuale  e  contributi  speciali,  in  base ai
programmi  di  iniziative cullurali da presentare entro trenta giorni
dalla  pubblicazione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione
Campania.
    3.  I  contributi  previsti  ai  commi  1 e 2 sono concessi dalla
giunta  regionale  sulla base di programmi di iniziative culturali da
presentare,   a  cura  degli  enti  e  delle  associazioni  culturali
interessate,  entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano nel
BURC.
    4.  Il  piano  stabilisce  le modalita' di riparto dei contributi
ordinari ed i criteri di accesso a quelli speciali.
    5.  I  soggetti  destinatari di contributi presentano alla giunta
regionale,  entro  il  30  marzo  dell'anno  successivo  a  quello di
riferimento  dei contributi concessi, una relazione annuale analitica
sulle  attivita'  realizzate  nell'anno  precedente  ed il consuntivo
delle modalita' di impiego dei contributi regionali ricevuti.
    6.  In  caso di mancata presentazione della documentazione di cui
al comma 5, la giunta dispone la revoca del contributo.
    7.  Ai sensi della presente legge non sono erogati contributi per
il   sostegno   delle   istituzioni   e  delle  attivita'  museali  e
bibliotecarie disciplinate con le leggi regionali di settore.