Art. 9.
    Decentramento agli enti locali delle funzioni amministrative

    1.  Le  province  predispongono  gli  elenchi  delle associazioni
culturali  non  iscritte  nell'albo  regionale  di cui all'art. 6 che
possono accedere ai contributi di cui all'art. 4, comma 2.
    2.  L'assegnazione  dei  contributi  avviene  in  base ai criteri
stabiliti  dal  bando emanato dalle province, nel rispetto del Piano,
entro il mese di febbraio di ogni anno.
    3. Il bando di cui al comma 2 precisa le iniziative finanziabili,
le  modalita'  di  presentazione  e  di ammissione delle domande ed i
criteri di formazione delle graduatorie dei richiedenti.
    4.  Ad  esclusione  di  quanto  previsto dal comma 5, le funzioni
amministrative  per  l'attuazione  della  presente  legge  nonche' il
controlsull'attivita'   esplerata   ed  il  relativo  rendiconto  dei
contributi    concessi,   sono   esercitate   dalle   amministrazioni
provinciali.
    5.  Le  province  possono  delegare  ai  comuni  con  popolazione
superiore  ai 5.000 abitanti le funzioni amministrative relative alle
erogazioni  dei  contributi  alle  associazioni  culturali,  iscritte
nell'elenco  di  cui al comma le non iscritte nell'albo regionale. La
delega  ai  comuni comporta anche il trasferimento dei relativi fondi
nonche' il controllo ed il rendiconto dei contributi concessi.
    6.  La  Regione  esercita  le  funzioni  amministrative  relative
all'erogazione  dei  contributi  straordinari  di  cui  all'art.  11,
nonche'  ai  contributi  destinati ai soggetti iscritti negli albi di
cui agli articoli 6, comma 1 e 7 comma 1.