Art. 9. Decentramento agli enti locali delle funzioni amministrative 1. Le province predispongono gli elenchi delle associazioni culturali non iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 6 che possono accedere ai contributi di cui all'art. 4, comma 2. 2. L'assegnazione dei contributi avviene in base ai criteri stabiliti dal bando emanato dalle province, nel rispetto del Piano, entro il mese di febbraio di ogni anno. 3. Il bando di cui al comma 2 precisa le iniziative finanziabili, le modalita' di presentazione e di ammissione delle domande ed i criteri di formazione delle graduatorie dei richiedenti. 4. Ad esclusione di quanto previsto dal comma 5, le funzioni amministrative per l'attuazione della presente legge nonche' il controlsull'attivita' esplerata ed il relativo rendiconto dei contributi concessi, sono esercitate dalle amministrazioni provinciali. 5. Le province possono delegare ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti le funzioni amministrative relative alle erogazioni dei contributi alle associazioni culturali, iscritte nell'elenco di cui al comma le non iscritte nell'albo regionale. La delega ai comuni comporta anche il trasferimento dei relativi fondi nonche' il controllo ed il rendiconto dei contributi concessi. 6. La Regione esercita le funzioni amministrative relative all'erogazione dei contributi straordinari di cui all'art. 11, nonche' ai contributi destinati ai soggetti iscritti negli albi di cui agli articoli 6, comma 1 e 7 comma 1.