(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la legge regionale n. 30/1999 che istituisce, tra l'altro;
l'istituto faunistico regionale;
    Preso  atto  che fino ad oggi non si era reso necessario definire
alcun  regolamento  di  coordinamento  in  quanto  l'unica  struttura
regionale  operativa nel settore era il servizio per la conservazione
della fauna e della caccia che, ai sensi dell'art. 40, comma 11 della
legge   regionale   n.   30/1999,   svolgeva  anche  le  attribuzioni
dell'Istituto   faunistico   regionale   e  che  lo  stesso  Istituto
faunistico  e'  stato  istituito  nell'anno 2002 con sede a Palazzolo
dello Stella presso l'Azienda Volpares;
    Visto che l'art. 19, comma 2 della legge di cui sopra dispone che
«le  competenze  regionali  previste  dalla legge sono esercitate dal
servizio  per  la  conservazione  della  fauna  e della caccia, salvo
quanto  previsto  dall'art.  13,  comma  2  e dall'art. 40, commi 10,
10-bis  e  11»  e  che  allo  stesso  sono affidate pertanto tutte le
competente  gestionali di carattere tecnico e amministrativo riferite
alle specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio;
    Rilevato  che  l'art.  21,  comma  1  stabilisce  che «l'Istituto
faunistico  regionale  e'  la  struttura  tecnico  scientifica per la
conservazione  di  tutta  la  fauna  e  dei  suoi  habitat  e  per la
pianificazione  faunistica»  e  che  allo  stesso  sono  affidati tra
l'altro  compiti  di verifica dei censimenti effettuati dalle riserve
di caccia e dalle aziende faunistico venatorie e di valutazione della
congruita'  dei  relativi piani di abbattimento nonche' l'espressione
di   pareri   tecnici   scientifici  sottoposti  dall'amministrazione
regionale;
    Preso  atto  che  l'art.  21,  comma  2  definisce  altresi'  nel
dettaglio competenze e funzioni;
    Visto  che  all'art. 21, comma 4 e 5, viene individuato l'assetto
organizzativo dell'istituto faunistico regionale e relative modalita'
di funzionamento;
    Visto  l'art.  21, sesto comma che prevede che con regolamento di
attuazione  siano individuate le modalita' di coordinamento operativo
fra  i  diversi  enti,  organismi  e  soggetti preposti alla gestione
faunistico-venatoria;
    Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 511 del
27 febbraio 2003;
                              Decreta:
    E'   approvato   il   «Regolamento   recante   le   modalita'  di
coordinamento  operativo  tra  i  diversi  enti, organismi e soggetti
preposti  alla  gestione  faunistica  e  venatoria,  in attuazione di
quanto  previsto  dall'art.  21,  comma  6  della  legge regionale n.
30/1999»,  nel  testo allegato al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 28 marzo 2003
                                TONDO