(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale n. 30/1999 che istituisce, tra l'altro; l'istituto faunistico regionale; Preso atto che fino ad oggi non si era reso necessario definire alcun regolamento di coordinamento in quanto l'unica struttura regionale operativa nel settore era il servizio per la conservazione della fauna e della caccia che, ai sensi dell'art. 40, comma 11 della legge regionale n. 30/1999, svolgeva anche le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale e che lo stesso Istituto faunistico e' stato istituito nell'anno 2002 con sede a Palazzolo dello Stella presso l'Azienda Volpares; Visto che l'art. 19, comma 2 della legge di cui sopra dispone che «le competenze regionali previste dalla legge sono esercitate dal servizio per la conservazione della fauna e della caccia, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2 e dall'art. 40, commi 10, 10-bis e 11» e che allo stesso sono affidate pertanto tutte le competente gestionali di carattere tecnico e amministrativo riferite alle specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio; Rilevato che l'art. 21, comma 1 stabilisce che «l'Istituto faunistico regionale e' la struttura tecnico scientifica per la conservazione di tutta la fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione faunistica» e che allo stesso sono affidati tra l'altro compiti di verifica dei censimenti effettuati dalle riserve di caccia e dalle aziende faunistico venatorie e di valutazione della congruita' dei relativi piani di abbattimento nonche' l'espressione di pareri tecnici scientifici sottoposti dall'amministrazione regionale; Preso atto che l'art. 21, comma 2 definisce altresi' nel dettaglio competenze e funzioni; Visto che all'art. 21, comma 4 e 5, viene individuato l'assetto organizzativo dell'istituto faunistico regionale e relative modalita' di funzionamento; Visto l'art. 21, sesto comma che prevede che con regolamento di attuazione siano individuate le modalita' di coordinamento operativo fra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistico-venatoria; Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 511 del 27 febbraio 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento recante le modalita' di coordinamento operativo tra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistica e venatoria, in attuazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 6 della legge regionale n. 30/1999», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 28 marzo 2003 TONDO