Regolamento recante le modalita' di coordinamento operativo fra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistico-venatoria in attuazione dell'Art. 21, comma 6, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30. Art. 1. Azioni di coordinamento 1. Le funzioni tecnico scientifiche e di controllo per la pianificazione de la fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione faunistica di tutte le specie presenti sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonche' quelle di verifica di censimenti e di valutazione sulla congruita' dei piani di abbattimento nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico venatorie in rapporto alle esigenze di protezione e di incremento del patrimonio faunistico del Friuli-Venezia Giulia, sono esercitate dall'Istituto faunistico regionale. A tal fine il servizio per la conservazione della fauna e della caccia inviera' all'Istituto faunistico regionale copia dei censimenti e dei piani di abbattimento approvati secondo le procedure di cui ai commi successivi. 2. Il servizio per la conservazione della fauna e della caccia potra' inviare in ogni tempo e luogo propri incaricati presso le riserve di caccia e presso le aziende faunistico-venatorie per verificare la corretta organizzazione ed esecuzione dei censimenti del patrimonio faunistico nonche' l'attuazione dei piani di abbattimento autorizzati. A tal fine i presidenti dei distretti venatori dovranno comunicare al servizio per la conservazione della fauna e della caccia le date di effettuazione dei censimenti coordinati fra tutte le riserve e aziende del distretto, nonche' quelle di realizzazione delle rassegne dei trofei distrettuali almeno dieci giorni prima della loro attuazione. Al fine del miglior coordinamento ed esecuzione dei censimenti promossi dai presidenti dei distretti venatori verranno mobilitate le professionalita' presenti nelle strutture regionali. In tal senso dovranno partecipare per il coordinamento dei rilievi dei censimenti componenti dell'Istituto faunistico regionale, del servizio della conservazione della fauna e della caccia e del corpo forestale regionale. L'attivita' viene disposta dalla direzione regionale delle foreste e della caccia. 3. L'omissione o il mancato rispetto del termine previsto per l'adempimento della comunicazione di cui al comma precedente potra' comportare la non approvazione delle delibere distrettuali di ratifica del censimento, del piano di abbattimento e della relazione consuntiva annuale della riserva di caccia e dell'azienda faunistico venatoria. 4. Le riserve, le aziende venatorie e le zone cinofile devono predisporre gli atti, nei termini e secondo le modalita' che saranno impartite dalla direzione regionale delle forestale della caccia. In caso di mancato adempimento agli obblighi succitati, il distretto venatorio competente potra' non ratificare gli atti relativi. 5. I singoli atti contenenti i dati dei censimenti e dei piani di abbattimento di una o piu' specie cacciabili, indipendentemente dalla tipologia di caccia, devono essere ratificati per tutte le riserve e aziende in un'unica seduta distrettuale. Non potranno essere considerate richieste di esame disgiunto da parte delle singole riserve e aziende, salvo che per problemi riguardanti esclusivamente l'eventuale sottostima o sovrastima della fauna, evidenziati, in una motivata e dettagliata relazione da presentarsi unitamente all'atto sottoposto a ratifica. Tali problematiche dovranno essere comunicate tempestivamente dal presidente del distretto al servizio per la conservazione della fauna e della caccia prima dell'esame da parte del distretto venatorio competente. 6. In attesa dell'adozione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica, i ripopolamenti di fauna effettuati nei periodi primaverili, estivi e durante la stagione venatoria nelle riserve di caccia e aziende faunistico-venatorie, queste ultime nel rispetto dei termini previsti dall'art. 18, comma 2, del decreto del presidente della giunta regionale 25 agosto 2000, n. 0375/Pres., devono essere ratificati dal distretto venatorio competente. I dati relativi alle immissioni di fauna di allevamento appartenenti alle specie cacciabili, dell'aziende agri-turistico venatorie e zone cinofile, ed a ripopolamenti effettuati nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico venatorie devono essere riportati nella relazione consuntiva annuale sottoposta a ratifica del distretto venatorio competente. 7. L'assemblea del distretto venatorio, unitamente al verbale di ratifica dei singoli atti succitati, deve raccogliere i dati, relativi al censimento, al piano di abbattimento e al consuntivo sui prospetti, predisposti dalla direzione regionale delle foreste e della caccia, che faranno parte integrante del verbale stesso. Il verbale della seduta distrettuale dovra' essere inviato entro i termini previsti dall'art. 16 della legge regionale n. 30/1999, corredato dai prospetti riepilogativi dei dati e dai singoli atti esaminati. 8. Per dare puntuale e sollecita attuazione ai compiti di controllo ed approvazione previsti dall'art. 16 della legge regionale n. 30/1999, nelle more di una migliore organizzazione e strutturazione del servizio per la conservazione della fauna e della caccia e dell'istituto faunistico regionale, chiamati ad esercitare competenze diverse, la direzione regionale delle foreste e della caccia, limitatamente alla materia che attiene l'esame dei censimenti, dei piani di abbattimento e delle relazioni consuntive, istituisce presso la propria sede gruppi di lavoro composti da tecnici dipendenti dal servizio per la conservazione della fauna e della caccia e da tecnici dell'Istituto faunistico regionale. L'istruttoria degli atti si completa con l'apposizione del visto di uno o piu' tecnici faunistici e con la conseguente decisione del servizio per la conservazione della fauna e della caccia sulla delibera distrettuale di ratifica. 9. I censimenti, i piani di abbattimento ed i consuntivi annuali di gestione faunistico venatoria approvati sono trasmessi all'Istituto faunistico regionale. Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto: il presidente: Tondo