Regolamento  recante  le  modalita'  di coordinamento operativo fra i
   diversi   enti,   organismi  e  soggetti  preposti  alla  gestione
   faunistico-venatoria  in  attuazione  dell'Art. 21, comma 6, della
   legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.
                               Art. 1.
                       Azioni di coordinamento
    1.  Le  funzioni  tecnico  scientifiche  e  di  controllo  per la
pianificazione de la fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione
faunistica  di  tutte le specie presenti sul territorio della Regione
Friuli-Venezia  Giulia, nonche' quelle di verifica di censimenti e di
valutazione  sulla congruita' dei piani di abbattimento nelle riserve
di  caccia  e  nelle  aziende  faunistico  venatorie in rapporto alle
esigenze  di protezione e di incremento del patrimonio faunistico del
Friuli-Venezia   Giulia,  sono  esercitate  dall'Istituto  faunistico
regionale.  A tal fine il servizio per la conservazione della fauna e
della  caccia  inviera'  all'Istituto  faunistico regionale copia dei
censimenti e dei piani di abbattimento approvati secondo le procedure
di cui ai commi successivi.
    2.  Il  servizio  per la conservazione della fauna e della caccia
potra'  inviare  in  ogni  tempo  e luogo propri incaricati presso le
riserve  di  caccia  e  presso  le  aziende  faunistico-venatorie per
verificare  la  corretta  organizzazione ed esecuzione dei censimenti
del   patrimonio   faunistico   nonche'  l'attuazione  dei  piani  di
abbattimento  autorizzati.  A  tal  fine  i  presidenti dei distretti
venatori  dovranno  comunicare al servizio per la conservazione della
fauna  e  della  caccia  le  date  di  effettuazione  dei  censimenti
coordinati  fra  tutte  le  riserve  e aziende del distretto, nonche'
quelle di realizzazione delle rassegne dei trofei distrettuali almeno
dieci  giorni  prima  della  loro  attuazione.  Al  fine  del miglior
coordinamento  ed  esecuzione  dei censimenti promossi dai presidenti
dei   distretti  venatori  verranno  mobilitate  le  professionalita'
presenti nelle strutture regionali. In tal senso dovranno partecipare
per   il   coordinamento   dei   rilievi  dei  censimenti  componenti
dell'Istituto  faunistico regionale, del servizio della conservazione
della   fauna  e  della  caccia  e  del  corpo  forestale  regionale.
L'attivita'  viene disposta dalla direzione regionale delle foreste e
della caccia.
    3.  L'omissione  o  il  mancato rispetto del termine previsto per
l'adempimento  della  comunicazione di cui al comma precedente potra'
comportare   la  non  approvazione  delle  delibere  distrettuali  di
ratifica  del censimento, del piano di abbattimento e della relazione
consuntiva  annuale della riserva di caccia e dell'azienda faunistico
venatoria.
    4.  Le  riserve,  le  aziende venatorie e le zone cinofile devono
predisporre  gli atti, nei termini e secondo le modalita' che saranno
impartite  dalla direzione regionale delle forestale della caccia. In
caso  di  mancato  adempimento  agli obblighi succitati, il distretto
venatorio competente potra' non ratificare gli atti relativi.
    5. I singoli atti contenenti i dati dei censimenti e dei piani di
abbattimento di una o piu' specie cacciabili, indipendentemente dalla
tipologia  di caccia, devono essere ratificati per tutte le riserve e
aziende   in   un'unica  seduta  distrettuale.  Non  potranno  essere
considerate  richieste  di  esame  disgiunto  da  parte delle singole
riserve  e aziende, salvo che per problemi riguardanti esclusivamente
l'eventuale  sottostima o sovrastima della fauna, evidenziati, in una
motivata  e  dettagliata relazione da presentarsi unitamente all'atto
sottoposto  a ratifica. Tali problematiche dovranno essere comunicate
tempestivamente  dal  presidente  del  distretto  al  servizio per la
conservazione  della  fauna  e della caccia prima dell'esame da parte
del distretto venatorio competente.
    6.  In  attesa  dell'adozione  del piano regionale pluriennale di
gestione  faunistica, i ripopolamenti di fauna effettuati nei periodi
primaverili,  estivi e durante la stagione venatoria nelle riserve di
caccia e aziende faunistico-venatorie, queste ultime nel rispetto dei
termini  previsti  dall'art.  18, comma 2, del decreto del presidente
della  giunta  regionale 25 agosto 2000, n. 0375/Pres., devono essere
ratificati  dal  distretto venatorio competente. I dati relativi alle
immissioni   di   fauna   di  allevamento  appartenenti  alle  specie
cacciabili, dell'aziende agri-turistico venatorie e zone cinofile, ed
a  ripopolamenti  effettuati  nelle riserve di caccia e nelle aziende
faunistico   venatorie   devono   essere  riportati  nella  relazione
consuntiva  annuale  sottoposta  a  ratifica  del distretto venatorio
competente.
    7.  L'assemblea del distretto venatorio, unitamente al verbale di
ratifica  dei  singoli  atti  succitati,  deve  raccogliere  i  dati,
relativi  al censimento, al piano di abbattimento e al consuntivo sui
prospetti,  predisposti  dalla  direzione  regionale  delle foreste e
della  caccia,  che  faranno  parte integrante del verbale stesso. Il
verbale  della  seduta  distrettuale  dovra'  essere  inviato entro i
termini  previsti  dall'art.  16  della  legge  regionale n. 30/1999,
corredato  dai  prospetti  riepilogativi  dei dati e dai singoli atti
esaminati.
    8.  Per  dare  puntuale  e  sollecita  attuazione  ai  compiti di
controllo ed approvazione previsti dall'art. 16 della legge regionale
n.   30/1999,   nelle   more   di   una   migliore  organizzazione  e
strutturazione  del servizio per la conservazione della fauna e della
caccia  e  dell'istituto faunistico regionale, chiamati ad esercitare
competenze  diverse,  la  direzione  regionale  delle foreste e della
caccia,   limitatamente   alla   materia   che  attiene  l'esame  dei
censimenti,  dei  piani di abbattimento e delle relazioni consuntive,
istituisce  presso  la  propria  sede  gruppi  di  lavoro composti da
tecnici  dipendenti  dal  servizio per la conservazione della fauna e
della   caccia  e  da  tecnici  dell'Istituto  faunistico  regionale.
L'istruttoria  degli  atti si completa con l'apposizione del visto di
uno  o  piu'  tecnici  faunistici  e con la conseguente decisione del
servizio  per  la  conservazione  della  fauna  e  della caccia sulla
delibera distrettuale di ratifica.
    9.  I censimenti, i piani di abbattimento ed i consuntivi annuali
di   gestione   faunistico   venatoria   approvati   sono   trasmessi
all'Istituto faunistico regionale.
                               Art. 2.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  Regolamento  entra  in  vigore giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto: il presidente: Tondo