Art. 2. P r i n c i p i 1. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 2. Costituiscono esercizio delle funzioni di consigliere regionale, agli effetti del comma 1, le opinioni e i voti espressi nelle sedute degli organi regionali o comunque funzionalmente collegati alle attribuzioni del consiglio regionale. 3. Il consiglio regionale e' l'organo competente a valutare la insindacabilita' della condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro.