Art. 2.
                           P r i n c i p i
    1.   I  consiglieri  regionali  non  possono  essere  chiamati  a
rispondere  delle  opinioni  espresse  e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
    2.   Costituiscono   esercizio   delle  funzioni  di  consigliere
regionale,  agli  effetti  del comma 1, le opinioni e i voti espressi
nelle   sedute  degli  organi  regionali  o  comunque  funzionalmente
collegati alle attribuzioni del consiglio regionale.
    3.  Il  consiglio  regionale e' l'organo competente a valutare la
insindacabilita'   della  condotta  eventualmente  addebitata  ad  un
proprio membro.