Art. 3.
                   Valutazione di insindacabilita'

    1.   Il  consigliere  regionale  chiamate  a  rispondere  davanti
all'autorita'  giudiziaria  per  le  opinioni  espresse e i voti dati
nell'esercizio  delle  sue funzioni ne da' immediata comunicazione al
presidente del consiglio regionale.
    2.   Il   consiglio   regionale   procede   alla  valutazione  di
insindacabilita' entro il termine perentorio di trenta giorni, previa
istruttoria della Giunta per le elezioni.
    3.  Qualora  il  consiglio  regionale  deliberi con provvedimento
motivato  la  insindacabilita'  del  consigliere,  il  presidente del
consiglio   regionale   trasmette   immediatamente  la  deliberazione
all'autorita'  giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per
il seguito di competenza.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 14 aprile 2003
                               MARTINI
La  presente  legge  e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 9 aprile 2003.