Art. 3. Valutazione di insindacabilita' 1. Il consigliere regionale chiamate a rispondere davanti all'autorita' giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni ne da' immediata comunicazione al presidente del consiglio regionale. 2. Il consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilita' entro il termine perentorio di trenta giorni, previa istruttoria della Giunta per le elezioni. 3. Qualora il consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato la insindacabilita' del consigliere, il presidente del consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'autorita' giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per il seguito di competenza. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 14 aprile 2003 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 2003.