Art. 3. Commissione tecnica 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale istituisce la commissione tecnica preposta alla valutazione di congruita' tecnico-economica delle richieste di finanziamento per gli interventi di bonifica previsti dalla presente legge. La commissione, che opera presso la direzione generale della Regione competente in materia di ambiente, e' composta da: direttore generale della Regione competente in materia di ambiente, che la presiede; direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (A.R.P.A.M.) o suo delegato; dirigente regionale responsabile della struttura regionale competente in materia di prevenzione e tutela ambientale; dirigente regionale designato dal direttore generale regionale del lavori pubblici. 2. La commissione esprime le definitive valutazioni di congruita' tecnico-economica delle richieste ad essa inoltrate e munite del parere dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (A.R.P.A.M.), predispone la graduatoria degli interventi ammissibili e trasmette gli atti alla direzione generale della Regione competente in materia di ambiente per la relativa istruttoria.