Art. 3.
                         Commissione tecnica
    1.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge, la giunta regionale istituisce la commissione tecnica preposta
alla  valutazione  di congruita' tecnico-economica delle richieste di
finanziamento  per gli interventi di bonifica previsti dalla presente
legge.  La  commissione, che opera presso la direzione generale della
Regione competente in materia di ambiente, e' composta da:
      direttore  generale  della  Regione  competente  in  materia di
ambiente, che la presiede;
      direttore  generale  dell'Agenzia  regionale  per la protezione
ambientale del Molise (A.R.P.A.M.) o suo delegato;
      dirigente  regionale  responsabile  della  struttura  regionale
competente in materia di prevenzione e tutela ambientale;
      dirigente  regionale designato dal direttore generale regionale
del lavori pubblici.
    2. La commissione esprime le definitive valutazioni di congruita'
tecnico-economica  delle  richieste  ad  essa  inoltrate e munite del
parere dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise
(A.R.P.A.M.),  predispone la graduatoria degli interventi ammissibili
e trasmette gli atti alla direzione generale della Regione competente
in materia di ambiente per la relativa istruttoria.