Art. 4. P r o c e d u r e 1. I comuni trasmettono alla direzione regionale competente in materia di ambiente le richieste pervenute a seguito della emanazione dell'avviso pubblico regionale da parte della direzione medesima e corredate di: a) relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato in cui deve essere specificata la destinazione d'uso dei beni o dei siti sede dell'intervento, la localizzazione e la destinazione d'uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantita' e lo stato di conservazione dei materiali, nonche' la tipologia dell'intervento di bonifica proposto; b) documentazione che attesti la presenza di materiali contenenti amianto nei manufatti oggetto di interventi; c) planimetria dei luoghi; d) progetto esecutivo dello stato attuale e dell'intervento di bonifica proposto; e) computo metrico dettagliato dei costi di bonifica e quadro economico riepilogativo della spesa preventivata. 2. Le richieste di cui al comma 1, sono trasmesse entro dieci giorni dal ricevimento dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise che provvede entro novanta giorni a fornire alla commissione tecnica di cui all'Art. 3 la relazione tecnica in ordine alla valutazione del rischio igienico-sanitario ed ambientale connesso alla presenza dell'amianto nei beni e nei siti indicati nella richiesta. 3. La giunta regionale approva la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento che e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.