Art. 4.
                          P r o c e d u r e
    1.  I  comuni  trasmettono alla direzione regionale competente in
materia di ambiente le richieste pervenute a seguito della emanazione
dell'avviso  pubblico  regionale  da parte della direzione medesima e
corredate di:
      a) relazione  tecnica  asseverata  da  tecnico abilitato in cui
deve  essere  specificata  la  destinazione d'uso dei beni o dei siti
sede  dell'intervento,  la localizzazione e la destinazione d'uso dei
manufatti  contenenti  amianto, la tipologia, la quantita' e lo stato
di  conservazione dei materiali, nonche' la tipologia dell'intervento
di bonifica proposto;
      b) documentazione   che   attesti   la  presenza  di  materiali
contenenti amianto nei manufatti oggetto di interventi;
      c) planimetria dei luoghi;
      d) progetto  esecutivo dello stato attuale e dell'intervento di
bonifica proposto;
      e) computo  metrico  dettagliato dei costi di bonifica e quadro
economico riepilogativo della spesa preventivata.
    2.  Le  richieste  di  cui al comma 1, sono trasmesse entro dieci
giorni  dal  ricevimento  dell'agenzia  regionale  per  la protezione
ambientale  del  Molise  che  provvede entro novanta giorni a fornire
alla  commissione  tecnica  di cui all'Art. 3 la relazione tecnica in
ordine  alla valutazione del rischio igienico-sanitario ed ambientale
connesso  alla  presenza  dell'amianto  nei  beni e nei siti indicati
nella richiesta.
    3.  La  giunta  regionale approva la graduatoria degli interventi
ammessi  a  finanziamento  che e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.