Art. 5. Concessione di contributi 1. I contributi di cui all'Art. 2 definiti nella graduatoria di cui all'Art. 4 sono erogati con atto del responsabile del servizio prevenzione e sicurezza secondo le seguenti modalita': a) primo rateo pari al 30% del finanziamento alla ricezione della comunicazione di inizio lavori e alla presentazione della fidejussione assicurativa di copertura dei costi complessivi di bonifica a favore del servizio di sicurezza sociale; b) successivi ratei fino alla concorrenza massima dell'80% a seguito della presentazione degli stati di avanzamento dei lavori e della documentazione dimostrativa dei costi sostenuti, nonche' della documentazione tecnico-contabile dimostrativa dell'avvenuto conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti provenienti dall'intervento di bonifica; c) saldo del finanziamento a seguito della presentazione del verbale di sopralluogo dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise che attesti l'avvenuta bonifica, della certificazione di restituibilita' degli ambienti bonificati rilasciata dalla A.S.L. competente per territorio, nonche' della certificazione di collaudo.