Art. 5.
                      Concessione di contributi
    1.  I  contributi di cui all'Art. 2 definiti nella graduatoria di
cui  all'Art.  4  sono erogati con atto del responsabile del servizio
prevenzione e sicurezza secondo le seguenti modalita':
      a) primo  rateo  pari  al  30% del finanziamento alla ricezione
della  comunicazione  di  inizio  lavori  e  alla presentazione della
fidejussione  assicurativa  di  copertura  dei  costi  complessivi di
bonifica a favore del servizio di sicurezza sociale;
      b) successivi  ratei  fino  alla concorrenza massima dell'80% a
seguito  della  presentazione degli stati di avanzamento dei lavori e
della  documentazione dimostrativa dei costi sostenuti, nonche' della
documentazione     tecnico-contabile    dimostrativa    dell'avvenuto
conferimento   in   discarica  autorizzata  dei  rifiuti  provenienti
dall'intervento di bonifica;
      c) saldo  del  finanziamento  a seguito della presentazione del
verbale  di  sopralluogo  dell'agenzia  regionale  per  la protezione
ambientale   del   Molise  che  attesti  l'avvenuta  bonifica,  della
certificazione   di   restituibilita'   degli   ambienti   bonificati
rilasciata  dalla  A.S.L.  competente  per  territorio, nonche' della
certificazione di collaudo.