Avvertenza Si riporta di seguito il testo della legge regionale n. 52/2000, coordinato con la legge regionale 12 maggio 2003, n. 23 (modifica alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 «Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (C.S.P.O.). Conferimento della personalita' giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 269»). Il testo e' stato redatto a cura degli uffici del consiglio regionale(3), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi o regolamentari qui riportati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi. LEGGE REGIONALE 6 aprile 2000, n. 52(1) Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (C.S.P.O.). Conferimento della personalita' giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. Art. 1. Attribuzione della personalita' giuridica di diritto pubblico e promozione del riconoscimento La Regione promuove il riconoscimento del centro per lo studio e la prevenzione oncologica, di seguito denominato C.S.P.O., quale istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'Art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. 2. Per le finalita' indicate al comma 1 il C.S.P.O. e' istituito quale ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e gestionale. Art. 2. Fini istituzionali del C.S.P.O. 1. Sono fini istituzionali del C.S.P.O.: a) ricerca, valutazione epidemiologica e interventi nel campo della prevenzione primaria dei tumori, con particolare riferimento allo studio dei cancerogeni ambientali e professionali e dei fattori correlati agli stili di vita, allo studio della suscettibilita' individuale e di gruppi ad alto rischio, ed alla valutazione della incidenza, prevalenza e mortalita' per tumori; b) ricerca e valutazione nel campo della prevenzione secondaria dei tumori, con particolare riferimento ai programmi di screening per le principali neoplasie; c) assistenza sanitaria e psicologica, riabilitazione e follow-up in regime ambulatoriale in favore dei pazienti affetti dalle principali neoplasie, collaborando alla definizione dei protocolli ottimali tramite l'utilizzo di metodologie e competenze interdisciplinari nel pieno rispetto della persona e degli aspetti etici; d) collaborazione con la commissione per l'innovazione e la sperimentazione del consiglio sanitario regionale di cui all'Art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 settembre 1998, n. 71(5), alla valutazione di nuove tecnologie per la diagnosi precoce e per la qualita' dell'assistenza in oncologia; e) iniziative di informazione ed educazione alla salute, con particolare attenzione al trasferimento dei risultati della ricerca di base, epidemiologica e clinica; f) attivita' di formazione ed aggiornamento nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria dei tumori. Art. 3. Attivita' di interesse regionale 1. Tramite specifica convenzione stipulata con la Regione il C.S.P.O. svolge le seguenti attivita' di interesse regionale: a) gestione del registro tumori toscano e del registro di mortalita' regionale in collaborazione e con il coordinamento dell'agenzia regionale di sanita' ai sensi del l'Art. 3, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 71/1998(5); b) gestione delle mappe di rischio oncogeno in ambito lavorativo in collaborazione con l'agenzia regionale di sanita'; c) attivita' di ricerca epidemiologica di interesse regionale in ambito oncologico in collaborazione e con il coordinamento dell'agenzia regionale di sanita'; d) centro di riferimento regionale per la prevenzione oncologica. 2. Tramite specifiche convenzioni stipulate con le aziende unita' sanitarie locali di cui all'Art. 5 della legge regionale 30 settembre 1998, n. 72(5), il C.S.P.O. gestisce attivita' di screening oncologico. Art. 4. Ordinamento interno 1. L'ordinamento del C.S.P.O. e' soggetto alla disciplina prevista dalla normativa statale concernente gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico. Art. 5. Controlli e finanziamenti 1. Il sistema dei controlli sugli atti e sulla gestione, nonche' il finanziamento delle attivita' di ricerca e delle attivita' assistenziali, sono regolati dalla vigente normativa statale e regionale. Art. 6. Costituzione dell'ente 1. Con decreto del presidente della giunta regionale, da adottarsi nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono assunti i provvedimenti necessari per l'ordinato avvio dell'attivita' dell'ente ed in particolare: a) la dotazione patrimoniale dell'ente, comprensiva dei beni immobili utilizzati dal C.S.P.O. e dei beni mobili iscritti negli inventari dell'azienda ospedaliera «Careggi», assegnati alla struttura alla data di emanazione del decreto; b) la dotazione di personale, costituita in via transitoria, dai dipendenti dell'azienda ospedaliera «Careggi» in servizio presso la struttura alla data di emanazione del decreto, nonche' la definizione dei criteri e delle modalita' per l'individuazione, d'intesa con l'azienda ospedaliera «Careggi», delle unita' di personale da assegnare in via definitiva al nuovo ente; c) il subentro del nuovo ente nei rapporti attivi e passivi dell'Azienda ospedaliera «Careggi», comunque afferenti al C.S.P.O.; d) la nomina di un commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'ente sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione. 2. Il decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 costituisce titolo per le trascrizioni, registrazioni e volture, nonche' per tutti gli altri atti conseguenti il trasferimento dei beni, ai quali provvede l'ente destinatario nei termini di legge. 3. I rapporti del C.S.P.O. con l'azienda ospedaliera di «Careggi» sono regolati da apposita convenzione. Art. 7. Disciplina provvisoria dei controlli e del finanziamento 1. A decorrere dalla emanazione del decreto del presidente della giunta regionale di cui all'Art. 6 e sino alla data del riconoscimento dell'ente quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi del d.lgs. n. 269/1993, agli atti dell'ente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 72/1998(5). 2. Il finanziamento per le attivita' di interesse regionale svolte dal C.S.P.O. e' assicurato, per il medesimo periodo, dalla giunta regionale a carico del bilancio regionale - fondo sanitario di parte corrente - cap. 18090 del bilancio di previsione 2000, con le modalita' in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 8.(4). Disposizioni transitorie e finali 1. Qualora il procedimento di riconoscimento dei C.S.P.O. quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico si concluda con esito negativo, il presidente della giunta regionale, con decreto, dispone la revoca della personalita' giuridica di diritto pubblico attribuita ai sensi dell'Art. 1 ed adotta i provvedimenti conseguenti. 2. La revoca della personalita' giuridica e' comunque disposta qualora il procedimento di riconoscimento del C.S.P.O. quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico non si concluda entro il 30 aprile 2006. NOTE (1) Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 17 del 17 aprile 2000. (2) Legge pubblicata su questo stesso Bollettino. (3) Testo redatto ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti). (4) Articolo cosi' sostituito con legge regionale 12 maggio 2003. n. 23, Art. 1. (5) Legge abrogata dall'Art. 139 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale), pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 10-bis del 17 marzo 2000.