Avvertenza
    Si  riporta di seguito il testo della legge regionale n. 52/2000,
coordinato  con  la  legge  regionale 12 maggio 2003, n. 23 (modifica
alla  legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 «Centro per lo studio e la
prevenzione  oncologica  (C.S.P.O.).  Conferimento della personalita'
giuridica  di  diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 269»).
    Il  testo  e'  stato  redatto  a  cura degli uffici del consiglio
regionale(3),   al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura.  Restano
invariati   il   valore   e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  o
regolamentari qui riportati. Le modifiche sono stampate con caratteri
corsivi.
LEGGE REGIONALE 6 aprile 2000, n. 52(1)
Centro   per  lo  studio  e  la  prevenzione  oncologica  (C.S.P.O.).
Conferimento della personalita' giuridica di diritto pubblico ai fini
del  riconoscimento  statale  di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269.
                               Art. 1.
              Attribuzione della personalita' giuridica
         di diritto pubblico e promozione del riconoscimento
    La  Regione promuove il riconoscimento del centro per lo studio e
la  prevenzione  oncologica,  di  seguito  denominato C.S.P.O., quale
istituto  pubblico  di  ricovero  e  cura a carattere scientifico, ai
sensi dell'Art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.
    2.  Per le finalita' indicate al comma 1 il C.S.P.O. e' istituito
quale  ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di
autonomia amministrativa e gestionale.
                               Art. 2.
                   Fini istituzionali del C.S.P.O.
    1. Sono fini istituzionali del C.S.P.O.:
      a) ricerca,  valutazione  epidemiologica e interventi nel campo
della  prevenzione  primaria  dei tumori, con particolare riferimento
allo  studio dei cancerogeni ambientali e professionali e dei fattori
correlati  agli  stili  di  vita,  allo  studio della suscettibilita'
individuale  e  di  gruppi ad alto rischio, ed alla valutazione della
incidenza, prevalenza e mortalita' per tumori;
      b) ricerca e valutazione nel campo della prevenzione secondaria
dei tumori, con particolare riferimento ai programmi di screening per
le principali neoplasie;
      c) assistenza   sanitaria   e   psicologica,  riabilitazione  e
follow-up  in  regime  ambulatoriale  in  favore dei pazienti affetti
dalle   principali   neoplasie,  collaborando  alla  definizione  dei
protocolli  ottimali  tramite  l'utilizzo di metodologie e competenze
interdisciplinari  nel  pieno  rispetto della persona e degli aspetti
etici;
      d) collaborazione  con  la  commissione  per l'innovazione e la
sperimentazione del consiglio sanitario regionale di cui all'Art. 31,
comma  2,  lettera  b)  della  legge  regionale 30 settembre 1998, n.
71(5), alla valutazione di nuove tecnologie per la diagnosi precoce e
per la qualita' dell'assistenza in oncologia;
      e) iniziative  di  informazione  ed educazione alla salute, con
particolare  attenzione  al trasferimento dei risultati della ricerca
di base, epidemiologica e clinica;
      f) attivita'  di  formazione ed aggiornamento nell'ambito della
prevenzione primaria e secondaria dei tumori.
                               Art. 3.
                  Attivita' di interesse regionale
    1.  Tramite  specifica  convenzione  stipulata  con la Regione il
C.S.P.O. svolge le seguenti attivita' di interesse regionale:
      a) gestione  del  registro  tumori  toscano  e  del registro di
mortalita'   regionale  in  collaborazione  e  con  il  coordinamento
dell'agenzia  regionale  di  sanita'  ai sensi del l'Art. 3, comma 3,
lettera d) della legge regionale n. 71/1998(5);
      b) gestione   delle   mappe   di  rischio  oncogeno  in  ambito
lavorativo in collaborazione con l'agenzia regionale di sanita';
      c) attivita'  di  ricerca epidemiologica di interesse regionale
in  ambito  oncologico  in  collaborazione  e  con  il  coordinamento
dell'agenzia regionale di sanita';
      d) centro   di   riferimento   regionale   per  la  prevenzione
oncologica.
    2. Tramite specifiche convenzioni stipulate con le aziende unita'
sanitarie locali di cui all'Art. 5 della legge regionale 30 settembre
1998,   n.   72(5),  il  C.S.P.O.  gestisce  attivita'  di  screening
oncologico.
                               Art. 4.
                         Ordinamento interno
    1.   L'ordinamento  del  C.S.P.O.  e'  soggetto  alla  disciplina
prevista dalla normativa statale concernente gli istituti pubblici di
ricovero e cura a carattere scientifico.
                               Art. 5.
                      Controlli e finanziamenti
    1.  Il sistema dei controlli sugli atti e sulla gestione, nonche'
il  finanziamento  delle  attivita'  di  ricerca  e  delle  attivita'
assistenziali,  sono  regolati  dalla  vigente  normativa  statale  e
regionale.
                               Art. 6.
                       Costituzione dell'ente
    1.   Con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale,  da
adottarsi  nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sono assunti i provvedimenti necessari per l'ordinato
avvio dell'attivita' dell'ente ed in particolare:
        a) la  dotazione patrimoniale dell'ente, comprensiva dei beni
immobili  utilizzati  dal  C.S.P.O.  e dei beni mobili iscritti negli
inventari   dell'azienda   ospedaliera   «Careggi»,   assegnati  alla
struttura alla data di emanazione del decreto;
      b) la  dotazione  di  personale, costituita in via transitoria,
dai  dipendenti dell'azienda ospedaliera «Careggi» in servizio presso
la  struttura  alla  data  di  emanazione  del  decreto,  nonche'  la
definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per l'individuazione,
d'intesa   con  l'azienda  ospedaliera  «Careggi»,  delle  unita'  di
personale da assegnare in via definitiva al nuovo ente;
      c) il  subentro  del  nuovo  ente nei rapporti attivi e passivi
dell'Azienda ospedaliera «Careggi», comunque afferenti al C.S.P.O.;
      d) la   nomina   di  un  commissario  straordinario  incaricato
dell'amministrazione  dell'ente  sino alla data di insediamento degli
organi ordinari di amministrazione.
    2.  Il  decreto  del  presidente della giunta regionale di cui al
comma  1  costituisce  titolo  per  le  trascrizioni, registrazioni e
volture,   nonche'   per   tutti   gli   altri  atti  conseguenti  il
trasferimento  dei  beni,  ai  quali provvede l'ente destinatario nei
termini di legge.
    3. I rapporti del C.S.P.O. con l'azienda ospedaliera di «Careggi»
sono regolati da apposita convenzione.
                               Art. 7.
      Disciplina provvisoria dei controlli e del finanziamento
    1.  A decorrere dalla emanazione del decreto del presidente della
giunta   regionale   di   cui   all'Art.  6  e  sino  alla  data  del
riconoscimento   dell'ente  quale  istituto  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  ai  sensi  del  d.lgs. n. 269/1993, agli atti
dell'ente  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della
legge regionale n. 72/1998(5).
    2.  Il  finanziamento  per  le  attivita'  di interesse regionale
svolte  dal  C.S.P.O.  e'  assicurato, per il medesimo periodo, dalla
giunta regionale a carico del bilancio regionale - fondo sanitario di
parte  corrente  - cap. 18090 del bilancio di previsione 2000, con le
modalita'  in  essere  alla  data di entrata in vigore della presente
legge.
                             Art. 8.(4).
                  Disposizioni transitorie e finali
    1.  Qualora  il procedimento di riconoscimento dei C.S.P.O. quale
istituto  di  ricovero e cura a carattere scientifico si concluda con
esito  negativo,  il  presidente della giunta regionale, con decreto,
dispone  la  revoca  della personalita' giuridica di diritto pubblico
attribuita   ai   sensi   dell'Art.   1  ed  adotta  i  provvedimenti
conseguenti.
    2.  La  revoca  della personalita' giuridica e' comunque disposta
qualora il procedimento di riconoscimento del C.S.P.O. quale istituto
di  ricovero  e cura a carattere scientifico non si concluda entro il
30 aprile 2006.
NOTE
    (1) Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 17 del 17 aprile
2000.
    (2) Legge pubblicata su questo stesso Bollettino.
    (3)  Testo  redatto ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale 15
marzo 1996, n. 18 (ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione
Toscana e norme per la pubblicazione degli atti).
    (4) Articolo cosi' sostituito con legge regionale 12 maggio 2003.
n. 23, Art. 1.
    (5)  Legge  abrogata  dall'Art. 139 della legge regionale 8 marzo
2000,  n.  22 (riordino delle norme per l'organizzazione del servizio
sanitario  regionale),  pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 10-bis
del 17 marzo 2000.