(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Oggetto e finalita' della legge
    1.  La  presente  legge dispone interventi a favore delle aziende
agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino, ai fini
di  incentivare la collaborazione con le autorita' sanitarie preposte
alla  attuazione  del piano di sorveglianza sierologica per la febbre
catarrale  degli  ovini  (Blue-tongue)  previsto  dall'ordinanza  del
Ministro  della sanita' 11 maggio 2001 concernente «misure urgenti di
profilassi  vaccinale  obbligatoria  contro la febbre catarrale degli
ovini  (Blue-tongue)»  e atti dirigenziali attuativi, nonche' ai fini
di  indennizzare  i  danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria
disposta  nell'ambito  del  piano  vaccinale  previsto dalla medesima
ordinanza.
    2. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in:
      a) un  contributo  diretto  a  compensare  i  costi  e i disagi
sopportati   dagli   allevatori   con   la   messa   a   disposizione
dell'autorita'  dei  propri  capi  per i prelievi periodici di sangue
finalizzati a verificare l'esistenza di circolazione virale;
      b) un  indennizzo  a  parziale  ristoro  del danno subito dagli
allevatori nell'eventualita' che si verifichino aborti conseguenti la
vaccinazione di fattrici gravide;
      c) un    indennizzo   per   i   capi   morti   in   conseguenza
dell'intervento di profilassi.