(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' della legge 1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorita' sanitarie preposte alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) previsto dall'ordinanza del Ministro della sanita' 11 maggio 2001 concernente «misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)» e atti dirigenziali attuativi, nonche' ai fini di indennizzare i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito del piano vaccinale previsto dalla medesima ordinanza. 2. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in: a) un contributo diretto a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell'autorita' dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati a verificare l'esistenza di circolazione virale; b) un indennizzo a parziale ristoro del danno subito dagli allevatori nell'eventualita' che si verifichino aborti conseguenti la vaccinazione di fattrici gravide; c) un indennizzo per i capi morti in conseguenza dell'intervento di profilassi.