Art. 2. Beneficiari e misura degli interventi 1. Il contributo di cui all'Art. 1, comma 2, lettera a), e' concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino, comprese in una o piu' delle celle di campionamento in cui e' suddiviso il territorio toscano, che mettono a disposizione dell'autorita' sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica. Il contributo e' concesso proporzionalmente al numero dei capi che vengono resi disponibili per i prelievi a partire dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003. Ogni singola azienda puo' rendere disponibili non piu' di dodici capi l'anno o il numero di capi ritenuti indispensabili dall'autorita' sanitaria competente per territorio. Per ogni capo messo a disposizione dell'autorita' sanitaria viene erogata una somma pari a 60 euro, rapportata all'intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione. 2. L'indennizzo di cui all'Art. 1, comma 2, lettera b), e' concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino ove si verifichino aborti di fattrici vaccinate entro venti giorni dall'avvenuta vaccinazione, accertati tramite conforme diagnosi differenziale dell `Istituto zooprofilattico sperimentale. L'indennizzo e' concesso nella misura di 300 euro nel caso di bovina o bufala e di 40 euro nel caso di pecora o capra. 3. L'indennizzo di cui all'Art. 1, comma 2, lettera c), e' concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino ove si verifichi la morte dei capi sottoposti a vaccinazione, come certificato dal veterinario che ha eseguito l'intervento o dal servizio veterinario della competente Azienda U.S.L. L'indennizzo e' concesso nella misura massima del 90 per cento del valore di mercato per categoria e tipologia di animale rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).