Art. 3.
              Modalita' di erogazione degli interventi
    1.  La richiesta ai fini dell'ottenimento degli interventi di cui
alla  presente  legge e' presentata all'Agenzia regionale toscana per
le  erogazioni in agricoltura (ARTEA), ai sensi della legge regionale
19 novembre 1999, n. 60 concernente «Agenzia regionale Toscana per le
erogazioni in agricoltura (ARTEA)».
    2.   L'ARTEA  provvede  a  disciplinare,  con  proprio  atto,  le
procedure e le modalita' per l'erogazione.
    3.  Al  termine di ciascun anno di attuazione degli interventi la
giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una
relazione  a  consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel
corso dell'anno di riferimento, comprendente tra l'altro:
      a) il   numero   delle  domande  presentate  per  tipologia  di
intervento;
      b) la  quantificazione  dei contributi erogati per tipologia di
intervento;
      c) la  quantificazione  e  l'analisi  dei  danni  subiti  dagli
allevatori  a causa di aborti conseguenti la vaccinazione di fattrici
gravide o di capi morti in conseguenza dell'intervento di profilassi;
      d) i  dati,  o  la  stima,  dell'impatto della febbre catarrale
degli  ovini  (Blue-tongue)  sul  patrimonio ovino, bovino e bufalino
toscano;
      e) l'opinione   dei   soggetti  coinvolti  sull'utilita'  degli
interventi effettuati.