Art. 3. Modalita' di erogazione degli interventi 1. La richiesta ai fini dell'ottenimento degli interventi di cui alla presente legge e' presentata all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), ai sensi della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 concernente «Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)». 2. L'ARTEA provvede a disciplinare, con proprio atto, le procedure e le modalita' per l'erogazione. 3. Al termine di ciascun anno di attuazione degli interventi la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno di riferimento, comprendente tra l'altro: a) il numero delle domande presentate per tipologia di intervento; b) la quantificazione dei contributi erogati per tipologia di intervento; c) la quantificazione e l'analisi dei danni subiti dagli allevatori a causa di aborti conseguenti la vaccinazione di fattrici gravide o di capi morti in conseguenza dell'intervento di profilassi; d) i dati, o la stima, dell'impatto della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) sul patrimonio ovino, bovino e bufalino toscano; e) l'opinione dei soggetti coinvolti sull'utilita' degli interventi effettuati.