Art. 3. Entrata in vigore 1. Le disposizioni di cui all'Art. 1 trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presene legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Bolzano, 29 aprile 2003 DURNWALDER (Omissis).