Art. 3.
                          Entrata in vigore

    1.  Le  disposizioni  di  cui  all'Art.  1 trovano applicazione a
decorrere  dall'anno  scolastico  successivo a quello dell'entrata in
vigore della presene legge.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
      Bolzano, 29 aprile 2003
                             DURNWALDER
    (Omissis).