(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Campania n. 30 del 7 luglio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    L'Art.  20  della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 «Direttive
regionali   in   materia   di  distribuzione  commerciale»  e'  cosi'
modificato:
    «Vendite promozionali, di liquidazione e di fine stagione.
    1.  Ai sensi dell'Art. 15 del decreto legislativo n. 114/1998, le
vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall'esercente al fine
di  esitare  in  breve  tempo  tutte  le  proprie merci, a seguito di
cessazione   dell'attivita'   commerciale,   cessione   dell'azienda,
trasferimento  dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo
per  un  periodo  non  eccedente  le sei settimane, elevato a tredici
settimane  nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura
dell'azienda previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi
comprovanti tali fatti.
    2.  L'interessato  da'  comunicazione al comune dell'inizio della
vendita  di  liquidazione  almeno  quindici giorni prima dell'inizio,
specificando i motivi, la data di inizio e la durata.
    3.  Dopo  la  conclusione  delle  vendite  il  comune verifica la
realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e, se trattasi di
esercizio  soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca
dell'autorizzazione amministrativa.
    4. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere
stagionale  o  di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non
sono venduti entro un certo periodo di tempo.
    5.  Le  vendite di fine stagione sono effettuate in periodi e con
modalita'  stabiliti  ogni anno dall'assessore regionale al commercio
almeno  quaranta  giorni  prima  della  data di inizio delle vendite,
sentite  le  organizzazioni  rappresentative  dei consumatori e delle
imprese del commercio.
    6.  Per  il periodo estivo dell'anno 2003 la data di inizio delle
vendite di fine stagione e' fissata per il 10 luglio.
    7. Le vendite straordinarie di cui ai commi da 1 a 7 dell'Art. 15
del  decreto  legislativo n. 114/1998, ad esclusione delle vendite di
liquidazione  per  cessazione dell'attivita', non sono effettuate nel
mese  di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle
date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.
    8.  L'effettuazione  delle  vendite  promozionali e' preceduta da
comunicazioni  al  comune  di  residenza  dell'azienda,  con  lettera
raccomandata in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di
inizio della vendita stessa.
    9.  Le  vendite  promozionali hanno una durata massima di quattro
settimane.
    10.  I  prezzi delle merci, durante l'effettuazione delle vendite
promozionali, sono indicati a norma del comma 12.
    11. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione sono
presentate  al  pubblico  con  adeguati  cartelli  che ne indicano la
esatta dicitura.
    12. Le merci in vendita sono esposte con l'indicazione del prezzo
praticato  prima  della  vendita di liquidazione o di fine stagione e
del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in
percentuale.
    13.  Durante  il periodo delle vendite sopraindicate e' possibile
mettere  in  vendita  solo  le  merci  gia'  presenti  nei  locali di
pertinenza  del  punto  vendita.  E' fatto divieto di rifornimento di
ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.
    14.  Le  violazioni al presente articolo sono sanzionate ai sensi
del decreto legislativo n. 114/1998, Art. 22, comma 3».