Art. 3.
           Modifiche all'Art. 4 del decreto del Presidente
             della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres.
    1. Il comma 4 dell'ar. 4 del decreto del Presidente della Regione
17 agosto 2001, n. 0316/Pres., e' sostituito dal seguente:
    «4. Nel rispetto delle finalita' e dei criteri direttivi previsti
dai commi precedenti, l'ufficio sostiene, in particolare, le seguenti
spese di rappresentanza:
      a) per   ospitalita'   di  personalita'  o  autorita'  estranee
all'ente,  in  occasione  di  visite  ufficiali promosse dagli organi
regionali;
      b) per  colazioni,  pranzi,  rinfreschi,  piccole consumazioni,
addobbi  e  corone  floreali  in  occasione  di  iniziative ufficiali
promosse  dalla  Regione, ovvero da altri soggetti istituzionali alle
quali  la Regione aderisce, in considerazione dell'importanza ad esse
attribuita;
      c) per  omaggi di modico valore, quali targhe, medaglie, libri,
coppe,   oggetti   simbolici,   offerti  a  personalita'  italiane  o
straniere, ovvero ai componenti di delegazioni, italiane o straniere,
o  ad  eventuali  loro  accompagnatori,  in  occasione di visite o di
incontri ufficiali;
      d) per  colazioni,  pranzi,  rinfreschi o piccole consumazioni,
addobbi  e  corone  floreali  in occasione di visite di autorita', di
delegazioni  e  di membri di missioni di studio italiane e straniere,
nonche'  in occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde
e  altre  manifestazioni consimili, riferibili ai fini istituzionali,
ivi comprese spese di ospitalita' per illustri ospiti partecipanti».