Art. 3. Modifiche all'Art. 4 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres. 1. Il comma 4 dell'ar. 4 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres., e' sostituito dal seguente: «4. Nel rispetto delle finalita' e dei criteri direttivi previsti dai commi precedenti, l'ufficio sostiene, in particolare, le seguenti spese di rappresentanza: a) per ospitalita' di personalita' o autorita' estranee all'ente, in occasione di visite ufficiali promosse dagli organi regionali; b) per colazioni, pranzi, rinfreschi, piccole consumazioni, addobbi e corone floreali in occasione di iniziative ufficiali promosse dalla Regione, ovvero da altri soggetti istituzionali alle quali la Regione aderisce, in considerazione dell'importanza ad esse attribuita; c) per omaggi di modico valore, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici, offerti a personalita' italiane o straniere, ovvero ai componenti di delegazioni, italiane o straniere, o ad eventuali loro accompagnatori, in occasione di visite o di incontri ufficiali; d) per colazioni, pranzi, rinfreschi o piccole consumazioni, addobbi e corone floreali in occasione di visite di autorita', di delegazioni e di membri di missioni di studio italiane e straniere, nonche' in occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde e altre manifestazioni consimili, riferibili ai fini istituzionali, ivi comprese spese di ospitalita' per illustri ospiti partecipanti».