Art. 2. Commissione di inchiesta 1. E' nominata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 124 e 125 del regolamento del consiglio, una commissione d'inchiesta con il compito di verificare e monitorare ogni eventuale presenza nell'isola di materiali radioattivi nonche' lo stato di avanzamento degli studi propedeutici alle localizzazioni di depositi provvisori o di stoccaggio o di smaltimento di materiali radioattivi nel territorio regionale. 2. Successivamente il Presidente della Regione, su parere preventivo, obbligatorio e vincolante del consiglio regionale sugli esiti dell'inchiesta, con votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, esprime la definitiva posizione della Regione sia sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze radioattive o scorie e rifiuti di sostanze radioattive, sia anche sullo stoccaggio in Sardegna di rifiuti pericolosi o dannosi non prodotti nel territorio regionale. 3. Ove necessario il consiglio regionale promuove l'adozione di apposite norme di attuazione statutarie che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l'effettiva denuclearizzazione del proprio territorio.