Art. 2.
                      Commissione di inchiesta
    1.  E'  nominata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, ai sensi degli articoli 124 e 125 del regolamento del
consiglio, una commissione d'inchiesta con il compito di verificare e
monitorare   ogni   eventuale   presenza   nell'isola   di  materiali
radioattivi  nonche' lo stato di avanzamento degli studi propedeutici
alle  localizzazioni  di  depositi  provvisori  o  di stoccaggio o di
smaltimento di materiali radioattivi nel territorio regionale.
    2.   Successivamente  il  Presidente  della  Regione,  su  parere
preventivo,  obbligatorio  e vincolante del consiglio regionale sugli
esiti  dell'inchiesta,  con votazione a maggioranza dei due terzi dei
componenti  assegnati,  esprime la definitiva posizione della Regione
sia sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze
radioattive  o  scorie  e  rifiuti di sostanze radioattive, sia anche
sullo  stoccaggio  in  Sardegna  di  rifiuti pericolosi o dannosi non
prodotti nel territorio regionale.
    3.  Ove  necessario il consiglio regionale promuove l'adozione di
apposite norme di attuazione statutarie che regolino i controlli e le
azioni  amministrative  necessarie per l'effettiva denuclearizzazione
del proprio territorio.