Art. 3.
               Misure urgenti di vigilanza e controllo
    1.  La  Regione,  attraverso  le  proprie strutture preposte alla
vigilanza  ambientale  e  sanitaria,  cura  la  rilevazione tecnica e
strumentale  di presenze nell'isola di materiali nucleari e adotta le
misure di prevenzione necessarie per impedire ogni contiguita' con le
popolazioni  e le strutture civili insediate, nonche' l'immissione di
nuove ed ulteriori consistenze dei medesimi materiali.