Art. 3. Misure urgenti di vigilanza e controllo 1. La Regione, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze nell'isola di materiali nucleari e adotta le misure di prevenzione necessarie per impedire ogni contiguita' con le popolazioni e le strutture civili insediate, nonche' l'immissione di nuove ed ulteriori consistenze dei medesimi materiali.