Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, per l'anno 2002, e' autorizzata la spesa di euro 51.645,69. 2. Alla copertura dell'onere derivante dallo stanziamento di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego delle somme stanziate nell'UPB 2.08.01, partita 6 dell'elenco 1 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2002. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte nella relativa unita' previsionale di base a carico dei capitoli che la giunta regionale e' autorizzata ad istituire nello stato di previsione dei rispettivi bilanci. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'UPB 2.08.01 sono ridotti di euro 51.645,69. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.