Art. 5.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti dalla presente
legge, per l'anno 2002, e' autorizzata la spesa di euro 51.645,69.
    2.  Alla copertura dell'onere derivante dallo stanziamento di cui
al  comma  1  si  provvede  mediante  l'impiego delle somme stanziate
nell'UPB  2.08.01,  partita 6 dell'elenco 1 dello stato di previsione
della spesa per l'anno 2002.
    3.  Le  somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate
sono iscritte nella relativa unita' previsionale di base a carico dei
capitoli  che  la  giunta regionale e' autorizzata ad istituire nello
stato di previsione dei rispettivi bilanci.
    4.  Gli  stanziamenti  di  competenza e di cassa dell'UPB 2.08.01
sono ridotti di euro 51.645,69.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge Regione Marche.