Art. 4.
    1.  Dopo  il  quinto  comma  dell'Art. 4 della legge regionale n.
20/1984,  come  modificato dalla regionale n. 23/1994, e' aggiunto il
seguente:
    «Le  disposizioni  di  cui  al primo e secondo comma si applicano
anche ai componenti di nomina regionale del comitato misto paritetico
regionale  per  le servitu' militari previste dalla legge 24 dicembre
1976,  n.  898  concernente:  "Nuova  regolamentazione delle servitu'
militari"».