Art. 4. 1. Dopo il quinto comma dell'Art. 4 della legge regionale n. 20/1984, come modificato dalla regionale n. 23/1994, e' aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai componenti di nomina regionale del comitato misto paritetico regionale per le servitu' militari previste dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 concernente: "Nuova regolamentazione delle servitu' militari"».