Art. 7.
    1.  Le  indennita'  previste  dalla  presente  legge  spettano  a
decorrere dal 1° gennaio 2002.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge Regione Marche.
    (Omissis).