TESTO  DELLA  LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2 AGOSTO 1984, COORDINATO CON
LE  MODIFICHE  APPORTATE  DALLA  LEGGE  REGIONALE N. 16 DEL 24 LUGLIO
                                2002.
Legge  regionale  2 agosto  1984,  n. 20 «Disciplina delle indennita'
spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie
di  competenza  regionale  e  ai componenti di commissioni, collegi e
comitati    istituiti    dalla   Regione   o   operanti   nell'ambito
                  dell'amministrazione regionale».

                               Art. 1.
    Agli  amministratori  ed  ai  componenti dei collegi dei revisori
degli  enti  pubblici  operanti  in  materie  di competenza regionale
spetta  una  indennita' mensile di carica o un'indennita' di presenza
stabilita  annualmente dai consigli di amministrazione entro i limiti
fissati   dalla   allegata  tabella  A  e  dalle  disponibilita'  dei
rispettivi bilanci di previsione.
    Ai commissari straordinari nominati dalla Regione, nell'esercizio
del  potere  di  vigilanza  sugli  enti di cui al primo comma, spetta
un'indennita'  pari  a  quella  stabilita per i presidenti degli enti
medesimi.
    Per  ogni  assenza  alle  sedute  dell'organo  collegiale  di cui
l'amministratore  o il revisore dei conti fa parte, viene operata una
trattenuta  sulla  indennita'  di  carica  pari  ad  un  quindicesimo
dell'indennita' medesima.

                               Art. 2.
    Ai  componenti  di  commissioni,  comitati  o collegi di cui alla
allegata  tabella  B  spetta un'indennita' di presenza nella misura a
fianco di ciascuno indicata.
    «Art.  2-bis - La misura delle indennita' di cui alle tabelle A e
B  e adeguata  ogni  tre  anni  sulla  base  delle variazioni annuali
dell'indice  generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed  impiegati,  non  comprensivo  dei tabacchi, pubblicato dall'ISTAT
nella Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 3.
    L'indennita'  di  presenza  di cui ai precedenti articoli compete
per ogni seduta dell'organo collegiale.
    Per  seduta,  agli  effetti  della  presente legge, si intende il
complesso  dei  lavori  e  delle  operazioni  svolti nell'arco di una
giornata,  anche  se  in tempi frazionati, regolarmente e validamente
verbalizzati, ai fini per i quali l'organo collegiale e' costituito.

                               Art. 4.
    Agli  amministratori  ed ai componenti degli organi collegiali di
cui  all'Art.  2  che  risiedono  in  comuni della Regione diversi da
quelli  ove  ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui
fanno  parte  e'  corrisposto per ogni seduta il rimborso forfettario
delle  spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico
vigente  nel  tempo,  cosi' come riconosciuto ai dipendenti regionali
per  l'uso  dell'auto  propria,  moltiplicato  per  il  doppio  della
distanza  tra  il  comune  di  residenza  ed il comune sede dell'ente
amministrato  o  dell'organo collegiale. Inoltre agli stessi, qualora
risiedano  in  comuni  della  Regione  distanti  piu'  di venticinque
chilometri  dal  comune  sede  dell'ente  amministrato  o dell'organo
collegiale,  e'  corrisposta,  per  seduta, un'indennita' di missione
forfettaria  pari  a  quella spettante ai dipendenti regionali con la
qualifica  non  dirigenziale.  Ai soggetti di cui al comma precedente
che  non  risiedano  nei comuni della Regione e' corrisposta per ogni
seduta  l'indennita'  di missione prevista per i dipendenti regionali
con  la  qualifica  di dirigente, oltre al rimborso forfettario delle
spese  di  viaggio  pari  al costo del biglietto ferroviario di prima
classe  aumentato, per tutte le tratte non servite dalla ferrovia, di
una  somma  pari  al  costo del biglietto di altro mezzo di trasporto
pubblico.
    Ai  presidenti  dei consigli di amministrazione degli enti di cui
alla  tabella  A  prevista  dall'Art.  1 della presente legge che per
l'esercizio  delle  loro attribuzioni si rechino nella sede dell'ente
amministrativo  e' corrisposto il rimborso forfettario delle spese di
viaggio  determinato  sulla  base del costo chilometrico di un quinto
del   prezzo  di  un  litro  di  benzina  super  vigente  nel  tempo,
moltiplicato  per il doppio della distanza tra il comune di residenza
e il comune sede dell'ente amministrato.
    Il   rimborso   forfettario  previsto  dal  precedente  comma  e'
corrisposto  sulla  base delle effettive presenze e comunque non puo'
superare  la  somma corrispondente ad un massimo di quindici presenze
mensili  comprese  quelle  per  la  partecipazione  alle  sedute  dei
rispettivi  consigli  di  amministrazione.  Le relative presenze sono
certificate dal direttore o dal segretario dell'ente.
    Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti terzo e quarto comma si
applicano  anche  ai  vicepresidenti  dei consigli di amministrazione
degli enti di cui all'Art. 1.
    Le  disposizioni  di  cui  al  primo e secondo comma si applicano
anche ai componenti di nomina regionale del comitato misto paritetico
regionale  per  le servitu' militari previsto dalla legge 24 dicembre
1976,  n.  898  concernente:  «Nuova  regolamentazione delle servitu'
militari».

                               Art. 5.
    Ai  soggetti  di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che
per  l'esercizio  delle loro attribuzioni si rechino fuori del comune
ove  ha  sede  l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno
parte spettano l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di
viaggio   previsti  per  i  dipendenti  regionali  con  la  qualifica
funzionale  di dirigente piu' alto in grado salvo quanto previsto dal
comma successivo.
    Ai  componenti  del  comitato  regionale  per  il territorio che,
nell'esercizio  di attivita' istruttorie, si rechino fuori dal comune
ove   ha   sede  il  comitato,  spettano  un'indennita'  di  missione
forfettaria per ogni sopralluogo e il rimborso delle spese di viaggio
tra  il  comune  di residenza e quello ove si effettua il sopralluogo
secondo le modalita' di cui all'Art. 4.
    Le  missioni  sono  autorizzate dagli organi competenti dell'ente
amministrato  per i soggetti di cui all'Art. 1 e dai presidenti degli
organi collegiali per i soggetti di cui all'Art. 2.
    Gli  organi  collegiali di cui all'Art. 2 autorizzano le missioni
dei rispettivi presidenti.
    Per  quanto  non  disposto  dal presente articolo si applicano le
norme   in  materia  di  trattamento  economico  di  missione  per  i
dipendenti regionali.

                               Art. 6.
    Le indennita' di carica di cui all'Art. 1 sono ridotte del 50 per
cento ove si cumulino con quelle derivanti da altre cariche elettive.
    L'indennita'  di  presenza  non  spetta agli amministratori per i
quali, ai sensi dell'Art. 1, e' corrisposta l'indennita' di carica.

                               Art. 7.
    Agli amministratori degli enti di cui all'Art. 1 ed ai componenti
degli  organi  collegiali  di  cui all'Art. 2 dipendenti da pubbliche
amministrazioni  le indennita' stabilite dalla presente legge possono
essere  liquidate  nei modi e alle condizioni previsti dai rispettivi
ordinamenti in materia di stato giuridico e trattamento economico.
    Per  le  finalita'  di  cui al precedente comma l'amministrazione
competente  alla  liquidazione  delle indennita' deve preventivamente
acquisire  dall'ente  di appartenenza del pubblico dipendente formale
attestazione  dei  modi  e  delle  condizioni  di  liquidazione delle
indennita' ove spettanti.
    Il  rimborso  delle spese di viaggio di cui all'Art. 4 non spetta
ai  dipendenti  pubblici  per le sedute che si svolgono nei giorni in
cui  prestano  servizio  presso  gli  uffici aventi sede nello stesso
comune nel quale ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di
cui sono componenti.
    Possono   essere   corrisposte   le   indennita'   relative  alla
partecipazione  delle commissioni di gara e di concorso quando questa
non rientri nelle attribuzioni dell'ufficio ricoperto dal dipendente.
Possono  essere  inoltre  corrisposte  le  indennita'  relative  alla
partecipazione  ad  altre  commissioni  e  comitati regionali che non
rientri obbligatoriamente fra gli ordinari doveri dell'ufficio cui il
dipendente e' preposto o addetto e sia inoltre svolta al di fuori del
normale orario di lavoro.
    La   partecipazione   dei   componenti  dipendenti  delle  unita'
sanitarie  locali  alle  sedute  dei  comitati  e  delle  commissione
tecniche  operanti in materia di sanita' e per i quali e' previsto il
mandato  gratuito,  rientra nelle attribuzioni dell'ufficio ricoperto
dagli stessi.

                               Art. 8.
    Le  indennita'  di  cui alla presente legge si intendono al lordo
delle ritenute fiscali.
    Agli  adempimenti  previsti  dal  primo  comma dell'Art. 90 della
legge  regionale  30 aprile  1980,  n. 25, connessi alla liquidazione
delle  indennita'  e  rimborsi  spese a carico del bilancio regionale
provvede   il   servizio   personale   sulla  base  di  un  prospetto
riepilogativo   delle   presenze,  sottoscritto  dal  segretario  dei
rispettivi organi collegiali o da chi ne assume le funzioni.
    La  liquidazione  delle  spese  di  cui  al  presente articolo e'
disposta dalla giunta regionale.

                               Art. 9.
    A  decorrere  dal 1°  gennaio  1994  e fino all'entrata in vigore
della  normativa  regionale  sul  riordino  della  materia sanitaria,
l'indennita'  annua  lorda  spettante  ai componenti del collegio dei
revisori dei conti delle unita' sanitarie locali e' fissata in misura
pari  al  dieci  per  cento del compenso spettante all'amministratore
straordinario   dell'unita'   sanitaria  locale.  Al  presidente  del
collegio   spetta   una maggiorazione   pari   al   venti  per  cento
dell'indennita'   fissata  per  gli  altri  componenti;  agli  stessi
competono,  inoltre, le indennita' ed i rimborsi previsti dall'Art. 4
della presente legge.
    Per  il  funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12,
13,  14  e  15  della  legge  regionale 3 marzo 1982, n. 7, restano a
carico  del  bilancio  regionale  le maggiorazioni  delle  competenze
previste  dalla  presente  legge. Le spese per il funzionamento delle
commissioni  d'esame  per  l'abilitazione  venatoria restano a carico
delle province ai sensi della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8.
    Ai  componenti  dei  comitati  di  gestione  e  delle commissioni
d'esame   costituiti  ai  sensi  della  vigente  normativa  regionale
attuativa del regolamento CEE n. 2084/1993 e successive modificazioni
ed   integrazioni  spetta,  per  le  funzioni  svolte,  un'indennita'
giornaliera  di  presenza  pari a L. 50.000, oltre ai rimborsi spese,
previsti  dalla  legge  regionale  2  agosto 1984, n. 20 e successive
modificazioni  ed  integrazioni. Le somme occorrenti per il pagamento
delle  indennita'  e dei rimborsi dei dipendenti regionali componenti
dei comitati di gestione e delle commissioni d'esame per l'attuazione
dei  corsi  previsti  dal  regolamento  CEE n. 2084/1993 e successive
modificazioni  ed  integrazioni sono proporzionalmente poste a carico
dei  bilanci  annuali  di  previsione  della  spesa della Regione sui
capitoli  concernenti  l'attuazione  dei  corsi previsti dal suddetto
regolamento e successive modificazioni.

                              Art. 10.
    Le  indennita'  e  i rimborsi spese previsti dalla presente legge
non  spettano  ai  componenti  che ricoprono la carica di consigliere
regionale.
    Le   indennita'   previste  dalla  presente  legge  spettano  dal
1° gennaio 1984.

                              Art. 11.
    Sono abrogati:
      l'Art. 14 della legge regionale 24 novembre 1979, n. 41;
      l'ultimo  comma  dell'Art.  11  della  legge regionale 19 marzo
1980, n. 16;
      la  legge  regionale  9 aprile 1980, n. 19 e le norme di rinvio
alla medesima legge contenute nelle leggi regionali;
      il  secondo  comma dell'Art. 19 della legge regionale 22 maggio
1980, n. 37;
      il  quarto  e il quinto comma dell'Art. 7 della legge regionale
23 aprile 1981, n. 10;
      la legge regionale 13 luglio 1981, n. 15;
      il  penultimo  comma  dell'Art. 6 e l'ultimo comma dell'Art. 13
della legge regionale 19 aprile 1981, n. 30;
      l'ultimo  comma  dell'Art.  2 della legge regionale 10 novembre
1981, n. 34;
      il  primo,  il secondo e il terzo comma dell'Art. 21 e l'ultimo
comma dell'Art. 37 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7;
      il  primo  e  il  terzo comma dell'Art. 5 della legge regionale
26 aprile 1982, n. 13;
      il secondo comma dell'Art. 11 della legge regionale 14 dicembre
1982, n. 46;
      le  parole da «Ai componenti» fino alle parole «non superiore a
L.  30.000»  del  settimo  comma  dell'an.  23  della legge regionale
29 marzo 1983, n. 8;
      il  primo  comma  dell'Art.  8 della legge regionale 26 ottobre
1983, n. 34;
      il  settimo  comma dell'Art. 9 della legge regionale 31 ottobre
1983, n. 35;
     il  quarto  comma  dell'Art.  5 della legge regionale 2 novembre
1983, n. 36.
    Cessano  di avere applicazione le norme contenute negli statuti e
nei  regolamenti degli enti di cui alla tabella A in contrasto con la
presente legge.

                              Art. 12.
    Per la corresponsione delle indennita' di presenza e dei rimborsi
delle  spese  spettanti  ai  componenti delle commissioni, comitati o
collegi  di  cui  alla tabella B allegata alla presente legge, le cui
spese  sono  a carico del bilancio della regione, e' autorizzata, per
l'anno 1984, la spesa di L. 647.000.000.
    Per gli anni successivi l'entita' della spesa sara' stabilita, ai
sensi  dell'Art.  22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, con
apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
    Al pagamento delle spese di cui al comma precedente si provvede a
carico  del  capitolo  1340128  che  si  istituisce  nello  stato  di
previsione  della  spesa per l'anno 1984 «Indennita' e rimborsi spese
spettanti  ai componenti di commissioni, comitati o collegi istituiti
dalla  Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale»
con  lo  stanziamento  di  competenza  e di cassa di L. 647.000.000 -
Spesa obbligatoria.
    Alla  copertura  della  spesa  si  provvede mediante la riduzione
dello  stanziamento  di  competenza  e di cassa dei seguenti capitoli
dello  stato  di  previsione  della  spesa  per  l'anno 1984, per gli
importi a fianco di ciascuno indicati:
1340101 L.   4.000.000
1340103 L.  15.000.000
1340104 L.   1.000.000
1340105 L.  13.000.000
1340106 L.  10.000.000
1340111 L.  12.000.000
1340113 L.   1.000.000
1340114 L.  10.000.000
1340115 L.   5.000.000
1340116 L.  25.000.000
1340117 L.  10.000.000
1340120 L.  10.000.000
1340121 L.   5.000.000
1340122 L.        p.m.
1340123 L.   10.000.000
1340125 L.  100.000.000
1340126 L.   30.000.000
1340127 L.   15.000.000
1410101 L.  300.000.000
2133104 L.    6.000.000
3242101 L.   15.000.000
4111101 L.   15.000.000
4251102 L.   35.000.000
    I  capitoli  numeri  1340101  1340103, 1340104, 1340105, 1340106,
1340109,   1340110,  1340111,  1340113,  1340114,  1340115,  1340116,
1340117,   1340120,  1340121,  1340122,  1340123,  1340125,  1340126,
1340127, 1410101, 2133104, 3242101, 4111101 dello stato di previsione
del  bilancio per l'anno 1984 sono dichiarati capitoli aggiunti e, ai
sensi  dell'Art. 100 - ultimo comma - della legge regionale 30 aprile
1980,  n. 25, sono utilizzati per il trasporto dei residui passivi ai
sensi e per gli effetti dello stesso Art. 100.

                              Art. 13.
                          Norma transitoria
    Le  norme  che  attribuiscono indennita' commisurate a quella del
consigliere  regionale  rimangono  in vigore fino alla scadenza degli
organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
    (Omissis).