TESTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2 AGOSTO 1984, COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 24 LUGLIO 2002. Legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 «Disciplina delle indennita' spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale». Art. 1. Agli amministratori ed ai componenti dei collegi dei revisori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale spetta una indennita' mensile di carica o un'indennita' di presenza stabilita annualmente dai consigli di amministrazione entro i limiti fissati dalla allegata tabella A e dalle disponibilita' dei rispettivi bilanci di previsione. Ai commissari straordinari nominati dalla Regione, nell'esercizio del potere di vigilanza sugli enti di cui al primo comma, spetta un'indennita' pari a quella stabilita per i presidenti degli enti medesimi. Per ogni assenza alle sedute dell'organo collegiale di cui l'amministratore o il revisore dei conti fa parte, viene operata una trattenuta sulla indennita' di carica pari ad un quindicesimo dell'indennita' medesima. Art. 2. Ai componenti di commissioni, comitati o collegi di cui alla allegata tabella B spetta un'indennita' di presenza nella misura a fianco di ciascuno indicata. «Art. 2-bis - La misura delle indennita' di cui alle tabelle A e B e adeguata ogni tre anni sulla base delle variazioni annuali dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, non comprensivo dei tabacchi, pubblicato dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale. Art. 3. L'indennita' di presenza di cui ai precedenti articoli compete per ogni seduta dell'organo collegiale. Per seduta, agli effetti della presente legge, si intende il complesso dei lavori e delle operazioni svolti nell'arco di una giornata, anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati, ai fini per i quali l'organo collegiale e' costituito. Art. 4. Agli amministratori ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'Art. 2 che risiedono in comuni della Regione diversi da quelli ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte e' corrisposto per ogni seduta il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico vigente nel tempo, cosi' come riconosciuto ai dipendenti regionali per l'uso dell'auto propria, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale. Inoltre agli stessi, qualora risiedano in comuni della Regione distanti piu' di venticinque chilometri dal comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale, e' corrisposta, per seduta, un'indennita' di missione forfettaria pari a quella spettante ai dipendenti regionali con la qualifica non dirigenziale. Ai soggetti di cui al comma precedente che non risiedano nei comuni della Regione e' corrisposta per ogni seduta l'indennita' di missione prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente, oltre al rimborso forfettario delle spese di viaggio pari al costo del biglietto ferroviario di prima classe aumentato, per tutte le tratte non servite dalla ferrovia, di una somma pari al costo del biglietto di altro mezzo di trasporto pubblico. Ai presidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui alla tabella A prevista dall'Art. 1 della presente legge che per l'esercizio delle loro attribuzioni si rechino nella sede dell'ente amministrativo e' corrisposto il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede dell'ente amministrato. Il rimborso forfettario previsto dal precedente comma e' corrisposto sulla base delle effettive presenze e comunque non puo' superare la somma corrispondente ad un massimo di quindici presenze mensili comprese quelle per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli di amministrazione. Le relative presenze sono certificate dal direttore o dal segretario dell'ente. Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma si applicano anche ai vicepresidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui all'Art. 1. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai componenti di nomina regionale del comitato misto paritetico regionale per le servitu' militari previsto dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 concernente: «Nuova regolamentazione delle servitu' militari». Art. 5. Ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che per l'esercizio delle loro attribuzioni si rechino fuori del comune ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte spettano l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti per i dipendenti regionali con la qualifica funzionale di dirigente piu' alto in grado salvo quanto previsto dal comma successivo. Ai componenti del comitato regionale per il territorio che, nell'esercizio di attivita' istruttorie, si rechino fuori dal comune ove ha sede il comitato, spettano un'indennita' di missione forfettaria per ogni sopralluogo e il rimborso delle spese di viaggio tra il comune di residenza e quello ove si effettua il sopralluogo secondo le modalita' di cui all'Art. 4. Le missioni sono autorizzate dagli organi competenti dell'ente amministrato per i soggetti di cui all'Art. 1 e dai presidenti degli organi collegiali per i soggetti di cui all'Art. 2. Gli organi collegiali di cui all'Art. 2 autorizzano le missioni dei rispettivi presidenti. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme in materia di trattamento economico di missione per i dipendenti regionali. Art. 6. Le indennita' di carica di cui all'Art. 1 sono ridotte del 50 per cento ove si cumulino con quelle derivanti da altre cariche elettive. L'indennita' di presenza non spetta agli amministratori per i quali, ai sensi dell'Art. 1, e' corrisposta l'indennita' di carica. Art. 7. Agli amministratori degli enti di cui all'Art. 1 ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'Art. 2 dipendenti da pubbliche amministrazioni le indennita' stabilite dalla presente legge possono essere liquidate nei modi e alle condizioni previsti dai rispettivi ordinamenti in materia di stato giuridico e trattamento economico. Per le finalita' di cui al precedente comma l'amministrazione competente alla liquidazione delle indennita' deve preventivamente acquisire dall'ente di appartenenza del pubblico dipendente formale attestazione dei modi e delle condizioni di liquidazione delle indennita' ove spettanti. Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'Art. 4 non spetta ai dipendenti pubblici per le sedute che si svolgono nei giorni in cui prestano servizio presso gli uffici aventi sede nello stesso comune nel quale ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui sono componenti. Possono essere corrisposte le indennita' relative alla partecipazione delle commissioni di gara e di concorso quando questa non rientri nelle attribuzioni dell'ufficio ricoperto dal dipendente. Possono essere inoltre corrisposte le indennita' relative alla partecipazione ad altre commissioni e comitati regionali che non rientri obbligatoriamente fra gli ordinari doveri dell'ufficio cui il dipendente e' preposto o addetto e sia inoltre svolta al di fuori del normale orario di lavoro. La partecipazione dei componenti dipendenti delle unita' sanitarie locali alle sedute dei comitati e delle commissione tecniche operanti in materia di sanita' e per i quali e' previsto il mandato gratuito, rientra nelle attribuzioni dell'ufficio ricoperto dagli stessi. Art. 8. Le indennita' di cui alla presente legge si intendono al lordo delle ritenute fiscali. Agli adempimenti previsti dal primo comma dell'Art. 90 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, connessi alla liquidazione delle indennita' e rimborsi spese a carico del bilancio regionale provvede il servizio personale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze, sottoscritto dal segretario dei rispettivi organi collegiali o da chi ne assume le funzioni. La liquidazione delle spese di cui al presente articolo e' disposta dalla giunta regionale. Art. 9. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino all'entrata in vigore della normativa regionale sul riordino della materia sanitaria, l'indennita' annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti delle unita' sanitarie locali e' fissata in misura pari al dieci per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'unita' sanitaria locale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennita' fissata per gli altri componenti; agli stessi competono, inoltre, le indennita' ed i rimborsi previsti dall'Art. 4 della presente legge. Per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7, restano a carico del bilancio regionale le maggiorazioni delle competenze previste dalla presente legge. Le spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per l'abilitazione venatoria restano a carico delle province ai sensi della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8. Ai componenti dei comitati di gestione e delle commissioni d'esame costituiti ai sensi della vigente normativa regionale attuativa del regolamento CEE n. 2084/1993 e successive modificazioni ed integrazioni spetta, per le funzioni svolte, un'indennita' giornaliera di presenza pari a L. 50.000, oltre ai rimborsi spese, previsti dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme occorrenti per il pagamento delle indennita' e dei rimborsi dei dipendenti regionali componenti dei comitati di gestione e delle commissioni d'esame per l'attuazione dei corsi previsti dal regolamento CEE n. 2084/1993 e successive modificazioni ed integrazioni sono proporzionalmente poste a carico dei bilanci annuali di previsione della spesa della Regione sui capitoli concernenti l'attuazione dei corsi previsti dal suddetto regolamento e successive modificazioni. Art. 10. Le indennita' e i rimborsi spese previsti dalla presente legge non spettano ai componenti che ricoprono la carica di consigliere regionale. Le indennita' previste dalla presente legge spettano dal 1° gennaio 1984. Art. 11. Sono abrogati: l'Art. 14 della legge regionale 24 novembre 1979, n. 41; l'ultimo comma dell'Art. 11 della legge regionale 19 marzo 1980, n. 16; la legge regionale 9 aprile 1980, n. 19 e le norme di rinvio alla medesima legge contenute nelle leggi regionali; il secondo comma dell'Art. 19 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 37; il quarto e il quinto comma dell'Art. 7 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 10; la legge regionale 13 luglio 1981, n. 15; il penultimo comma dell'Art. 6 e l'ultimo comma dell'Art. 13 della legge regionale 19 aprile 1981, n. 30; l'ultimo comma dell'Art. 2 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 34; il primo, il secondo e il terzo comma dell'Art. 21 e l'ultimo comma dell'Art. 37 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7; il primo e il terzo comma dell'Art. 5 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 13; il secondo comma dell'Art. 11 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 46; le parole da «Ai componenti» fino alle parole «non superiore a L. 30.000» del settimo comma dell'an. 23 della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8; il primo comma dell'Art. 8 della legge regionale 26 ottobre 1983, n. 34; il settimo comma dell'Art. 9 della legge regionale 31 ottobre 1983, n. 35; il quarto comma dell'Art. 5 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 36. Cessano di avere applicazione le norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli enti di cui alla tabella A in contrasto con la presente legge. Art. 12. Per la corresponsione delle indennita' di presenza e dei rimborsi delle spese spettanti ai componenti delle commissioni, comitati o collegi di cui alla tabella B allegata alla presente legge, le cui spese sono a carico del bilancio della regione, e' autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 647.000.000. Per gli anni successivi l'entita' della spesa sara' stabilita, ai sensi dell'Art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci. Al pagamento delle spese di cui al comma precedente si provvede a carico del capitolo 1340128 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 «Indennita' e rimborsi spese spettanti ai componenti di commissioni, comitati o collegi istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale» con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 647.000.000 - Spesa obbligatoria. Alla copertura della spesa si provvede mediante la riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984, per gli importi a fianco di ciascuno indicati: 1340101 L. 4.000.000 1340103 L. 15.000.000 1340104 L. 1.000.000 1340105 L. 13.000.000 1340106 L. 10.000.000 1340111 L. 12.000.000 1340113 L. 1.000.000 1340114 L. 10.000.000 1340115 L. 5.000.000 1340116 L. 25.000.000 1340117 L. 10.000.000 1340120 L. 10.000.000 1340121 L. 5.000.000 1340122 L. p.m. 1340123 L. 10.000.000 1340125 L. 100.000.000 1340126 L. 30.000.000 1340127 L. 15.000.000 1410101 L. 300.000.000 2133104 L. 6.000.000 3242101 L. 15.000.000 4111101 L. 15.000.000 4251102 L. 35.000.000 I capitoli numeri 1340101 1340103, 1340104, 1340105, 1340106, 1340109, 1340110, 1340111, 1340113, 1340114, 1340115, 1340116, 1340117, 1340120, 1340121, 1340122, 1340123, 1340125, 1340126, 1340127, 1410101, 2133104, 3242101, 4111101 dello stato di previsione del bilancio per l'anno 1984 sono dichiarati capitoli aggiunti e, ai sensi dell'Art. 100 - ultimo comma - della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, sono utilizzati per il trasporto dei residui passivi ai sensi e per gli effetti dello stesso Art. 100. Art. 13. Norma transitoria Le norme che attribuiscono indennita' commisurate a quella del consigliere regionale rimangono in vigore fino alla scadenza degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. (Omissis).