(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del
                           13 agosto 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Integrazioni della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9

    1.  Al comma 1-bis, dell'Art. 1 della legge regionale 26 febbraio
1981,  n.  9,  cosi'  come inserito dall'Art. 3 della legge regionale
4 luglio  2003,  n.  10,  e' aggiunto il seguente periodo: «La diaria
massima da corrispondere non puo' superare l'indennita' mensile lorda
percepita  per  le  medesime  ragioni  dai  componenti  la camera dei
deputati  come  fissata  ai  sensi dell'Art. 2 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261.».
    2.  All'Art.  1  della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, e'
aggiunto, dopo il comma 1-bis il seguente:
    «1-ter.  Le indennita' di cui ai commi 1 e 1-bis decorrono per il
presidente  della  giunta  e  per  i consiglieri regionali dalla data
della  proclamazione,  per  il  presidente  del  consiglio dalla data
dell'elezione,  per  i  componenti  della  giunta  dalla  data  della
nomina.».