(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 13 agosto 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazioni della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 1. Al comma 1-bis, dell'Art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, cosi' come inserito dall'Art. 3 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, e' aggiunto il seguente periodo: «La diaria massima da corrispondere non puo' superare l'indennita' mensile lorda percepita per le medesime ragioni dai componenti la camera dei deputati come fissata ai sensi dell'Art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.». 2. All'Art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, e' aggiunto, dopo il comma 1-bis il seguente: «1-ter. Le indennita' di cui ai commi 1 e 1-bis decorrono per il presidente della giunta e per i consiglieri regionali dalla data della proclamazione, per il presidente del consiglio dalla data dell'elezione, per i componenti della giunta dalla data della nomina.».