Art. 2.
    Integrazione Art. 1 della legge regionale 3 marzo 2000, n. 26

    1.  Dopo  il  comma  2  dell'Art. 1 della legge regionale 3 marzo
2000, n. 26, e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.  L'indennita' di cui al comma 2, decorre dalla data della
nomina.».