Art. 2. Integrazione Art. 1 della legge regionale 3 marzo 2000, n. 26 1. Dopo il comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 3 marzo 2000, n. 26, e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'indennita' di cui al comma 2, decorre dalla data della nomina.».