Art. 3.
       Integrazioni della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10

    1. Dopo l'Art. 4 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, sono
aggiunti i seguenti:
    «Art.  4-bis  (Indennita' spettanti agli amministratori di enti e
aziende  dipendenti  dalla  Regione). - 1. Fino all'emanazione di una
nuova  disciplina  organica  in materia, gli importi delle indennita'
spettanti  agli  amministratori  di  enti  e aziende dipendenti della
regione,  stabiliti  dalle  normative  regionali  vigenti  in  misura
percentuale  alle indennita' dei consiglieri regionali, restano fermi
nella misura corrisposta alla data del 30 giugno 2003.
    Art.  4-ter  (Norma finanziaria). - 1. Per l'attuazione di quanto
previsto dalla presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziano
2003  con  le  risorse  disponibili  nel  bilancio  di previsione del
consiglio regionale.
    2.  Per l'esercizio finanziario 2004 e successivi l'entita' della
spesa sara' annualmente determinata in sede di bilancio.».