Art. 3. Integrazioni della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10 1. Dopo l'Art. 4 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, sono aggiunti i seguenti: «Art. 4-bis (Indennita' spettanti agli amministratori di enti e aziende dipendenti dalla Regione). - 1. Fino all'emanazione di una nuova disciplina organica in materia, gli importi delle indennita' spettanti agli amministratori di enti e aziende dipendenti della regione, stabiliti dalle normative regionali vigenti in misura percentuale alle indennita' dei consiglieri regionali, restano fermi nella misura corrisposta alla data del 30 giugno 2003. Art. 4-ter (Norma finanziaria). - 1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziano 2003 con le risorse disponibili nel bilancio di previsione del consiglio regionale. 2. Per l'esercizio finanziario 2004 e successivi l'entita' della spesa sara' annualmente determinata in sede di bilancio.».