Art. 4.
                          Norma transitoria
    1.  L'indennita'  stabilita  dall'Art.  1  della  legge regionale
1° agosto  1972,  n.  15,  come  sostituito  dall'Art.  2 della legge
regionale 4 luglio 2003, n. 10, decorre dal 1° agosto 2003.
    2.  La  diaria  stabilita dal comma 1 bis dell'Art. 1 della legge
regionale  26 febbraio  1981,  n.  9, come inserito dall'Art. 3 della
legge  regionale  4 luglio 2003, n. 10, nonche' integrato dall'Art. 1
della presente legge, ha effetto a decorrere dal 1° agosto 2003.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 29 luglio 2003
                             LORENZETTI