Art. 4. Norma transitoria 1. L'indennita' stabilita dall'Art. 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, come sostituito dall'Art. 2 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, decorre dal 1° agosto 2003. 2. La diaria stabilita dal comma 1 bis dell'Art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, come inserito dall'Art. 3 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, nonche' integrato dall'Art. 1 della presente legge, ha effetto a decorrere dal 1° agosto 2003. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 29 luglio 2003 LORENZETTI