Art. 3.
                       Modifiche dell'Art. 32
    1.  Il comma 1 dell'Art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994,
n. 14, e' sostituito dal seguente:
    «1.  La  giunta  regionale,  sentito  l'Istituto nazionale per la
fauna   selvatica   e  previo  parere  della  competente  commissione
consiliare  permanente,  approva  il  calendario  venatorio,  recante
disposizioni  relative  ai  tempi,  ai  luoghi  e  ai modi di caccia,
disponendone  la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
entro  il  15 giugno  di  ogni  anno.  Il  calendario  venatorio, ove
ricorrano  le  condizioni  di  cui  all'Art.  18, comma 2 della legge
11 febbraio  1992,  n.  157, puo' consentire il prelievo venatorio di
determinate  specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone
le modalita».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 29 luglio 2003
                             LORENZETTI