Art. 3. Modifiche dell'Art. 32 1. Il comma 1 dell'Art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, e' sostituito dal seguente: «1. La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e previo parere della competente commissione consiliare permanente, approva il calendario venatorio, recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi e ai modi di caccia, disponendone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 15 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all'Art. 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, puo' consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalita». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 29 luglio 2003 LORENZETTI