Art. 10. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i finanziamenti in forza degli articoli 4, 13 e 14 della legge n. 68/1999 allocati nello stato di previsione dell'entrata alla U.P.B. 2.2.11 «trasferimenti per l'attuazione di politiche attive del del lavoro e formazione professionale» ed alla U.P.B. 3.1.4 «Altri proventi di parte corrente» e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa alla U.P.B. 11.103 «spese per le attivita' di formazione professionale» e alla U.P.B. 11.104 «spese per la promozione dell'occupazione» del bilancio regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 29 maggio 2003 BIASOTTI