Art. 10.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri  derivanti dalla presente legge si provvede con i
finanziamenti  in  forza  degli  articoli  4,  13 e 14 della legge n.
68/1999  allocati  nello stato di previsione dell'entrata alla U.P.B.
2.2.11  «trasferimenti  per  l'attuazione di politiche attive del del
lavoro  e  formazione  professionale»  ed  alla  U.P.B.  3.1.4 «Altri
proventi  di  parte  corrente»  e  corrispondentemente nello stato di
previsione  della spesa alla U.P.B. 11.103 «spese per le attivita' di
formazione   professionale»  e  alla  U.P.B.  11.104  «spese  per  la
promozione dell'occupazione» del bilancio regionale.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 29 maggio 2003
                              BIASOTTI