Art. 2. Indirizzi per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili 1. Nell'ambito del programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'Art. 4 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, sono contenuti gli indirizzi programmatici, gli obiettivi e le linee di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili con specifico riguardo alle iniziative di collocamento mirato in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati, a diverso titolo, a garantire il diritto alla formazione e al lavoro delle persone disabili. 2. Nel programma triennale sono, altresi', indicati i criteri per l'esercizio delle competenze regionali di cui all'Art. 5, comma 1, nonche' i criteri per il riparto tra le province del fondo regionale di cui all'Art. 4. 3. Gli indirizzi, in particolare, sono relativi alla realizzazione, per le persone disabili, di un percorso dalla scuola al lavoro coerente e coordinato attraverso: a) integrazione degli interventi di inserimento scolastico, formativo e lavorativo; b) strumenti per la realizzazione dell'obbligo formativo; c) attivita' di orientamento al lavoro; d) azioni di collocamento mirato e di supporto. 4. Il parere sul programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, per la parte relativa agli indirizzi per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili, e' reso dalla commissione regionale di concertazione, integrata ai sensi dell'Art. 3.