Art. 2.
Indirizzi  per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone
                              disabili
    1. Nell'ambito del programma triennale dei servizi per l'impiego,
delle  politiche formative e del lavoro di cui all'Art. 4 della legge
regionale  5 novembre  1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione
di   politiche  attive  del  lavoro)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,   sono   contenuti  gli  indirizzi  programmatici,  gli
obiettivi e le linee di intervento per la promozione dell'inserimento
al   lavoro  delle  persone  disabili  con  specifico  riguardo  alle
iniziative  di collocamento mirato in una logica di sistema integrato
tra  tutti  gli  enti, le istituzioni e i servizi deputati, a diverso
titolo,  a  garantire  il  diritto  alla formazione e al lavoro delle
persone disabili.
    2. Nel programma triennale sono, altresi', indicati i criteri per
l'esercizio  delle  competenze  regionali di cui all'Art. 5, comma 1,
nonche'  i criteri per il riparto tra le province del fondo regionale
di cui all'Art. 4.
    3.   Gli   indirizzi,   in   particolare,   sono   relativi  alla
realizzazione,  per  le persone disabili, di un percorso dalla scuola
al lavoro coerente e coordinato attraverso:
      a) integrazione  degli  interventi  di  inserimento scolastico,
formativo e lavorativo;
      b) strumenti per la realizzazione dell'obbligo formativo;
      c) attivita' di orientamento al lavoro;
      d) azioni di collocamento mirato e di supporto.
    4.  Il  parere sul programma triennale dei servizi per l'impiego,
delle  politiche  formative  e del lavoro, per la parte relativa agli
indirizzi  per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone
disabili,  e'  reso  dalla  commissione  regionale  di concertazione,
integrata ai sensi dell'Art. 3.