Art. 3. Commissione regionale integrata di concertazione 1. La commissione regionale di concertazione di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 27/1998, e' integrata, ai fini della presente legge, da un minimo di tre ad un massimo di sei rappresentanti e relativi supplenti delle persone disabili, nominati dalla giunta regionale sulla base delle designazioni delle aggregazioni riconosciute di associazioni ed organismi operanti nel campo dei problemi delle persone disabili.