Art. 3.
          Commissione regionale integrata di concertazione
    1.  La  commissione  regionale di concertazione di cui all'Art. 6
della  legge  regionale  n.  27/1998,  e'  integrata,  ai  fini della
presente   legge,   da  un  minimo  di  tre  ad  un  massimo  di  sei
rappresentanti  e relativi supplenti delle persone disabili, nominati
dalla   giunta   regionale   sulla   base  delle  designazioni  delle
aggregazioni  riconosciute  di associazioni ed organismi operanti nel
campo dei problemi delle persone disabili.