Art. 4. Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili 1. Per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e per le altre finalita' di cui all'Art. 14 della legge n. 68/1999, e' istituito il fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili, di seguito denominato «Fondo». 2. Una quota del fondo regionale non superiore al 15 per cento e destinata all'incremento del rimborso forfettario parziale di cui all'Art. 13, comma 1, lettera c) della legge n. 68/1999, estendendone i benefici ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.