Art. 4.
      Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili
    1.  Per  il  finanziamento dei programmi regionali di inserimento
lavorativo  e  dei  relativi  servizi e per le altre finalita' di cui
all'Art.  14  della legge n. 68/1999, e' istituito il fondo regionale
per  l'occupazione  delle  persone  disabili,  di  seguito denominato
«Fondo».
    2.  Una quota del fondo regionale non superiore al 15 per cento e
destinata  all'incremento  del  rimborso  forfettario parziale di cui
all'Art. 13, comma 1, lettera c) della legge n. 68/1999, estendendone
i benefici ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.