Art. 5.
                        Competenze regionali
    1.   La   giunta  regionale,  sentita  la  commissione  regionale
integrata  di  concertazione  di  cui  all'Art. 3, e tenuto conto dei
criteri  stabiliti nel programma triennale di cui all'Art. 2, comma 2
definisce:
      a) le  modalita'  di  ripartizione  tra le province del gettito
derivante  dall'addizionale  di  cui all'Art. 181, comma 1, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965,  n.  1124  (testo  unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro delle persone disabili),
destinato   al  finanziamento  delle  attivita'  di  riqualificazione
professionale  dei mutilati ed invalidi del lavoro e per servizio, ai
sensi dell'Art. 4, comma 6 della legge n. 68/1999;
      b) le   modalita'   di   ripartizione  tra  le  province  delle
disponibilita' del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui
all'Art. 13, comma 4, della legge n. 68/1999;
      c) le  modalita'  di  valutazione degli elementi che concorrono
alla  formazione  delle graduatorie di cui all'Art. 8, comma 2, della
legge n. 68/1999;
      d) le modalita' per la concessione dei benefici di cui all'Art.
13,  comma 1 lettere a) e b) della legge n. 68/1999, anche al fine di
garantire  a  tutte  le  categorie  di  disabili pari opportunita' di
accesso ai benefici previsti;
      e) le  modalita'  di  ripartizione  tra  le  province del fondo
regionale per l'occupazione delle persone disabili;
      f)  le priorita' per l'erogazione dei contributi da parte delle
province  con  particolare riferimento ai finanziamenti dei servizi e
degli strumenti di integrazione lavorativa;
      g) le  modalita'  relative  al pagamento, alla riscossione e al
versamento   al  fondo  regionale  per  l'occupazione  delle  persone
disabili  delle  somme  di  cui  all'Art.  5,  comma 7 della legge n.
68/1999.
    2.  Il  programma  triennale  dei  servizi  per  l'impiego, delle
politiche  formative  e  del  lavoro,  di cui alla legge regionale n.
52/1993,  riserva  alla Regione una quota del fondo per iniziative ed
azioni   di  interesse  regionale  per  l'occupazione  delle  persone
disabili, comunque non superiore al 30 per cento.
    3.  La giunta regionale provvede, altresi', al monitoraggio sullo
stato  di  attuazione  della legge n. 68/1999 e presenta al consiglio
regionale un rapporto annuale entro il 30 aprile.