Art. 5. Competenze regionali 1. La giunta regionale, sentita la commissione regionale integrata di concertazione di cui all'Art. 3, e tenuto conto dei criteri stabiliti nel programma triennale di cui all'Art. 2, comma 2 definisce: a) le modalita' di ripartizione tra le province del gettito derivante dall'addizionale di cui all'Art. 181, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro delle persone disabili), destinato al finanziamento delle attivita' di riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi del lavoro e per servizio, ai sensi dell'Art. 4, comma 6 della legge n. 68/1999; b) le modalita' di ripartizione tra le province delle disponibilita' del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'Art. 13, comma 4, della legge n. 68/1999; c) le modalita' di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'Art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999; d) le modalita' per la concessione dei benefici di cui all'Art. 13, comma 1 lettere a) e b) della legge n. 68/1999, anche al fine di garantire a tutte le categorie di disabili pari opportunita' di accesso ai benefici previsti; e) le modalita' di ripartizione tra le province del fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili; f) le priorita' per l'erogazione dei contributi da parte delle province con particolare riferimento ai finanziamenti dei servizi e degli strumenti di integrazione lavorativa; g) le modalita' relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili delle somme di cui all'Art. 5, comma 7 della legge n. 68/1999. 2. Il programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, di cui alla legge regionale n. 52/1993, riserva alla Regione una quota del fondo per iniziative ed azioni di interesse regionale per l'occupazione delle persone disabili, comunque non superiore al 30 per cento. 3. La giunta regionale provvede, altresi', al monitoraggio sullo stato di attuazione della legge n. 68/1999 e presenta al consiglio regionale un rapporto annuale entro il 30 aprile.