Art. 7.
                Commissione per la gestione del fondo
    1. E' istituita la commissione per la gestione del fondo la quale
esprime  parere  preventivo  sugli  atti  di cui all'Art. 5, comma 1,
lettere e) ed f), e ne verifica l'attuazione.
    2. La commissione e' costituita da:
      a) l'assessore competente in materia di lavoro, o suo delegato,
che la presiede;
      b) un  esperto  in  materia di politiche del lavoro individuato
tra i dirigenti e i funzionari regionali;
      c) un esperto in materia di politiche sociali individuato tra i
dirigenti e i funzionari regionali;
      d) un   rappresentante   delle   organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori   designato   dalla  commissione  regionale  integrata  di
concertazione di cui all'Art. 3;
      e) un  rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori
di   lavoro   designato  dalla  commissione  regionale  integrata  di
concertazione di cui all'Art. 3;
      f)  un rappresentante delle associazioni dei disabili designato
dalla   commissione  regionale  integrata  di  concertazione  di  cui
all'Art. 3;
      g) un   rappresentante  delle  province  designato  dall'Unione
regionale delle province liguri;
      h) un  rappresentante  dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale;
      i) un     rappresentante     dell'Istituto     nazionale    per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
      j) un rappresentante della direzione regionale del lavoro.
    3.  La  durata  in  carica  della  commissione  coincide  con  la
legislatura regionale.
    4.  L'attivita'  della  commissione  e'  disciplinata da apposito
regolamento adottato dalla commissione stessa.