Art. 7. Commissione per la gestione del fondo 1. E' istituita la commissione per la gestione del fondo la quale esprime parere preventivo sugli atti di cui all'Art. 5, comma 1, lettere e) ed f), e ne verifica l'attuazione. 2. La commissione e' costituita da: a) l'assessore competente in materia di lavoro, o suo delegato, che la presiede; b) un esperto in materia di politiche del lavoro individuato tra i dirigenti e i funzionari regionali; c) un esperto in materia di politiche sociali individuato tra i dirigenti e i funzionari regionali; d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato dalla commissione regionale integrata di concertazione di cui all'Art. 3; e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro designato dalla commissione regionale integrata di concertazione di cui all'Art. 3; f) un rappresentante delle associazioni dei disabili designato dalla commissione regionale integrata di concertazione di cui all'Art. 3; g) un rappresentante delle province designato dall'Unione regionale delle province liguri; h) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; i) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; j) un rappresentante della direzione regionale del lavoro. 3. La durata in carica della commissione coincide con la legislatura regionale. 4. L'attivita' della commissione e' disciplinata da apposito regolamento adottato dalla commissione stessa.