Art. 8. Potere sostitutivo 1. Nei casi di mancata attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 68/1999, nonche' di inerzia o inosservanza delle direttive regionali, previo trasferimento delle risorse del fondo di cui all'Art. 4, la Regione esercita il potere sostitutivo secondo le vigenti disposizioni di legge. 2. Gli oneri economici derivanti dall'esercizio del potere sostitutivo sono imputati alla amministrazione inadempiente.