Art. 8.
                         Potere sostitutivo
    1. Nei casi di mancata attuazione degli interventi previsti dalla
legge  n.  68/1999, nonche' di inerzia o inosservanza delle direttive
regionali,  previo  trasferimento  delle  risorse  del  fondo  di cui
all'Art.  4,  la  Regione  esercita  il potere sostitutivo secondo le
vigenti disposizioni di legge.
    2.  Gli  oneri  economici  derivanti  dall'esercizio  del  potere
sostitutivo sono imputati alla amministrazione inadempiente.