Art. 9.
                          Norma transitoria
    1.  Sino all'approvazione del programma triennale dei servizi per
l'impiego,  delle  politiche  formative e del lavoro, i criteri e gli
indirizzi  per l'esercizio delle competenze regionali di cui all'Art.
5  sono  definiti  dalla  giunta  regionale,  sentita  la commissione
regionale di concertazione di cui all'Art. 3.