Art. 9. Norma transitoria 1. Sino all'approvazione del programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle competenze regionali di cui all'Art. 5 sono definiti dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale di concertazione di cui all'Art. 3.