Art. 2.
                          Norma transitoria
    1.  In  fase di prima applicazione, i livelli minimi di validita'
economica  delle  aziende  agricole di montagna di cui all'Art. 6-ter
della  legge  regionale  n. 33/1997, introdotto dalla presente legge,
sono  determinati  entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore della
stessa.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 9 giugno 2003
                              BIASOTTI