Art. 2. Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione, i livelli minimi di validita' economica delle aziende agricole di montagna di cui all'Art. 6-ter della legge regionale n. 33/1997, introdotto dalla presente legge, sono determinati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 9 giugno 2003 BIASOTTI