Art. 2. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse annualmente trasferite dallo Stato ai sensi dell'Art. 11 del decreto legislativo n. 180 del 2001, nonche' con le risorse gia' destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 ed iscritte in conto della UPBS10.074. 2. L'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede ad iscrivere nei competenti capitoli di bilancio delle corrispondenti unita' previsionali di base istituite o da istituire, le risorse di cui al comma 1, a termini dell'Art. 9, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 4 (Bilancio di previsione per l'anno 2003 e bilancio pluriennale per gli anni 2003-2004-2005). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 14 luglio 2003 PILI