Art. 2.
                          Norma finanziaria
    1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
fa  fronte con le risorse annualmente trasferite dallo Stato ai sensi
dell'Art.  11 del decreto legislativo n. 180 del 2001, nonche' con le
risorse gia' destinate agli interventi di cui alla legge regionale n.
33 del 1988 ed iscritte in conto della UPBS10.074.
    2.  L'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto
del  territorio  provvede  ad  iscrivere  nei  competenti capitoli di
bilancio delle corrispondenti unita' previsionali di base istituite o
da  istituire,  le  risorse di cui al comma 1, a termini dell'Art. 9,
della  legge  regionale  29 aprile 2003, n. 4 (Bilancio di previsione
per l'anno 2003 e bilancio pluriennale per gli anni 2003-2004-2005).
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Cagliari, 14 luglio 2003
                                PILI