Art. 3.
                           Giudici di pace
    1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione
di corsi di formazione per il personale amministrativo dei giudici di
pace  e  all'attribuzione di incarichi finalizzati alla consulenza ed
assistenza  del  medesimo  personale,  nonche'  per  provvedete  agli
adempimenti  relativi  alla istituzione e all'attivita' dei centri di
mediazione  previsti  dall'Art.  29, comma 4, del decreto legislativo
28 marzo  2000,  n. 274 sono istituiti nel bilancio appositi capitoli
nello stato di previsione della spesa.
    2. Con legge di bilancio potranno essere altresi' istituiti nuovi
capitoli  al  fine  di  far fronte ai compiti attribuiti alla Regione
dalla   normativa   statale   in   materia   di  giudici  di  pace  e
organizzazione amministrativa della giustizia.