Art. 3. Giudici di pace 1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione di corsi di formazione per il personale amministrativo dei giudici di pace e all'attribuzione di incarichi finalizzati alla consulenza ed assistenza del medesimo personale, nonche' per provvedete agli adempimenti relativi alla istituzione e all'attivita' dei centri di mediazione previsti dall'Art. 29, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 274 sono istituiti nel bilancio appositi capitoli nello stato di previsione della spesa. 2. Con legge di bilancio potranno essere altresi' istituiti nuovi capitoli al fine di far fronte ai compiti attribuiti alla Regione dalla normativa statale in materia di giudici di pace e organizzazione amministrativa della giustizia.