Art. 4.
           Personale in servizio presso la Corte dei conti
    1.  Cessa,  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore della presente
legge,  nei  confronti  del  personale  in servizio presso gli uffici
della  Corte  dei  conti  situati  nel  territorio  della Regione, la
corresponsione   dell'indennita'  di  cui  all'Art.  17  della  legge
regionale   7 settembre  1958,  n.  23  e  successive  modificazioni,
attribuita  ai  sensi  dell'Art.  1 della legge regionale 10 dicembre
1952, n. 38.