Art. 4. Personale in servizio presso la Corte dei conti 1. Cessa, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale in servizio presso gli uffici della Corte dei conti situati nel territorio della Regione, la corresponsione dell'indennita' di cui all'Art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, attribuita ai sensi dell'Art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38.