Art. 5.
         Modifiche alla legge regionale 24 maggio 1992 n. 4,
             e successive modificazioni ed integrazioni,
                in materia di previdenza integrativa
    1.  Al comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale 24 maggio 1992,
n.  4,  come  sostituito dall'Art. 1, comma 1, lettera k) della legge
regionale 19 luglio 1998, n. 6, e al comma 1 dell'Art. 18 della legge
regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'Art. 1, comma 1,
lettera  r)  della  legge  regionale  19 luglio 1998, n. 6, le parole
«possano  far  valere  almeno  un  anno  di anzianita' assicurativa e
contributiva.»,  sono  sostituite  dalle  parole  «possano far valere
almeno tre mesi di anzianita' assicurativa e contribuiva.».
    2.  Il comma 2 dell'Art. 18 della legge regionale 24 maggio 1992,
n.  4,  come  sostituito dall'Art. 1, comma 1, lettera r) della legge
regionale 19 luglio 1998, n. 6, e' sostituito dal seguente:
      «2. L'assegno di cui al comma 1 e' altresi' concesso in caso di
adozione  o  affidamento  preadottivo,  disposto ai sensi della legge
4 maggio  1983,  n.  184, purche' il bambino, alla data di adozione o
affidamento,  non  abbia  superato  il  dodicesimo  anno di eta' e il
richiedente  abbia aderito prima dell'emanazione del provvedimento di
adozione o affidamento preadottivo. L'assegno e' concesso a decorrere
dall'inizio del quarto mese successivo alla data del provvedimento di
adozione  o  affidamento  preadottivo fino alla fine del secondo anno
dopo l'adozione o l'affidamento preadottivo.».
    3.  Al comma 8 dell'Art. 18 della legge regionale 24 maggio 1992,
n.  4,  come  sostituito dall'Art. 1, comma 1, lettera r) della legge
regionale  19 luglio 1998, n. 6, e' aggiunto il seguente periodo: «In
caso  di  mancato  versamento,  nei  termini previsti dai regolamenti
provinciali,  della  contribuzione  dovuta per gli anni successivi al
primo,  limitatamente  all'assegno  di  cura, l'omissione puo' essere
sanata  purche'  il  versamento  sia  effettuato entro tre mesi dalla
scadenza   non  rispettata,  maggiorato  di  una  penalita'  pari  al
cinquanta per cento della contribuzione dovuta.».
    4.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle
domande  di  adesione presentate successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
    5.  I maggiori  oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
del   presente   articolo  sono  valutati  complessivamente  in  Euro
5.000.000,00  in  ragione  d'anno.  All'onere di Euro 2.085.000,00 si
fara'  fronte,  per  l'esercizio finanziario 2003, con corrispondente
riduzione  del  fondo  iscritto al cap. 670 dello stato di previsione
della  spesa per l'esercizio finanziario in corso. All'onere relativo
agli  anni  successivi si provvedera' con legge di bilancio, ai sensi
dell'Art.  7 e nei limiti previsti dall'Art. 14 della legge regionale
10 maggio  1991, n. 10, recante «Norme in materia di bilancio e sulla
contabilita' generale della Regione».