Art. 5. Modifiche alla legge regionale 24 maggio 1992 n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza integrativa 1. Al comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'Art. 1, comma 1, lettera k) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e al comma 1 dell'Art. 18 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'Art. 1, comma 1, lettera r) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, le parole «possano far valere almeno un anno di anzianita' assicurativa e contributiva.», sono sostituite dalle parole «possano far valere almeno tre mesi di anzianita' assicurativa e contribuiva.». 2. Il comma 2 dell'Art. 18 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'Art. 1, comma 1, lettera r) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e' sostituito dal seguente: «2. L'assegno di cui al comma 1 e' altresi' concesso in caso di adozione o affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, purche' il bambino, alla data di adozione o affidamento, non abbia superato il dodicesimo anno di eta' e il richiedente abbia aderito prima dell'emanazione del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo. L'assegno e' concesso a decorrere dall'inizio del quarto mese successivo alla data del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo fino alla fine del secondo anno dopo l'adozione o l'affidamento preadottivo.». 3. Al comma 8 dell'Art. 18 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'Art. 1, comma 1, lettera r) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di mancato versamento, nei termini previsti dai regolamenti provinciali, della contribuzione dovuta per gli anni successivi al primo, limitatamente all'assegno di cura, l'omissione puo' essere sanata purche' il versamento sia effettuato entro tre mesi dalla scadenza non rispettata, maggiorato di una penalita' pari al cinquanta per cento della contribuzione dovuta.». 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle domande di adesione presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono valutati complessivamente in Euro 5.000.000,00 in ragione d'anno. All'onere di Euro 2.085.000,00 si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 2003, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso. All'onere relativo agli anni successivi si provvedera' con legge di bilancio, ai sensi dell'Art. 7 e nei limiti previsti dall'Art. 14 della legge regionale 10 maggio 1991, n. 10, recante «Norme in materia di bilancio e sulla contabilita' generale della Regione».