Art. 4.
    1.  Il comma 1 dell'Art. 14 del regolamento regionale 23 febbraio
1993, n. 1, e' sostituito dal seguente
    «1.  La  potatura  dei  rami  verdi  puo'  essere  eseguita senza
denuncia  nei periodi di riposo vegetativo; quella dei rami secchi in
qualsiasi periodo dell'anno».