Art. 5.
    1.  Il comma 1 dell'Art. 31 del regolamento regionale 23 febbraio
1993, n. 1, e' cosi' sostituito:
    «1.  Nei boschi percorsi dal fuoco e' vietato, per un periodo non
inferiore ad anni 15 e comunque fino alla completa ricostituzione del
soprassuolo  boschivo,  qualsiasi mutamento di destinazione d'uso del
suolo,  salvo  che  per  la costruzione di opere pubbliche necessarie
alla  salvaguardia  della  pubblica  incolumita'  e dell'ambiente, il
mutamento  della  vincolistica  preesistente,  nonche'  ogni forma di
pascolamento; nel caso in cui il bosco sia stato percorso da incendio
per  una  superficie maggiore di 100 ettari e' vietata la caccia e la
cattura  di  volatili  per  un periodo minimo corrispondente a quanto
stabilito  dall'Art.  43,  comma 1, lettera m), della legge regionale
16 agosto 1993, n. 26».