Art. 5. 1. Il comma 1 dell'Art. 31 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1, e' cosi' sostituito: «1. Nei boschi percorsi dal fuoco e' vietato, per un periodo non inferiore ad anni 15 e comunque fino alla completa ricostituzione del soprassuolo boschivo, qualsiasi mutamento di destinazione d'uso del suolo, salvo che per la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumita' e dell'ambiente, il mutamento della vincolistica preesistente, nonche' ogni forma di pascolamento; nel caso in cui il bosco sia stato percorso da incendio per una superficie maggiore di 100 ettari e' vietata la caccia e la cattura di volatili per un periodo minimo corrispondente a quanto stabilito dall'Art. 43, comma 1, lettera m), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26».