(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 34 del 1° agosto 2003) REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed ambiti d'intervento 1. La Regione riconosce e valorizza, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 9, 31 e 37 della Costituzione, nonche' dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinita' o di affido quale soggetto sociale di primario riferimento per le politiche di promozione della famiglia ed, in particolare, per la programmazione e l'attuazione degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-culturali ed educativi operati in ambito regionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la famiglia costituisce, altresi', riferimento essenziale di rilevazione e sintesi dei bisogni dei suoi componenti e, in quanto consentito dalla natura e dalle modalita' erogative delle prestazioni, soggetto attivo per lo svolgimento dei servizi e l'attuazione degli interventi stessi. 3. La Regione provvede a rilevare periodicamente le condizioni e le necessita' familiari dei bambini portatori di handicap, di quelli poveri, dei figli di emigranti, dei nomadi, dei rifugiati, degli extracomunitari, degli orfani e di altre categorie di soggetti disagiati per garantire uguali opportunita'. La Regione programma gli interventi necessari a prevenire i processi di emarginazione e di disadattamento sociale.