(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Sicilia n. 34 del 1° agosto 2003)
                REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Finalita' ed ambiti d'intervento
    1.  La  Regione riconosce e valorizza, in attuazione dei principi
sanciti  dagli  articoli 2, 3, 9, 31 e 37 della Costituzione, nonche'
dalla  Convenzione  ONU  sui  diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi  della  legge  27 maggio  1991, n. 176, il ruolo della famiglia
fondata   sul  matrimonio  o,  comunque,  su  vincoli  di  parentela,
filiazione, adozione, affinita' o di affido quale soggetto sociale di
primario  riferimento  per  le politiche di promozione della famiglia
ed,  in  particolare,  per  la  programmazione  e  l'attuazione degli
interventi  socio-assistenziali,  socio-sanitari,  socio-culturali ed
educativi operati in ambito regionale.
    2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1 la famiglia costituisce,
altresi', riferimento essenziale di rilevazione e sintesi dei bisogni
dei  suoi  componenti  e,  in  quanto consentito dalla natura e dalle
modalita'   erogative  delle  prestazioni,  soggetto  attivo  per  lo
svolgimento dei servizi e l'attuazione degli interventi stessi.
    3.  La Regione provvede a rilevare periodicamente le condizioni e
le  necessita' familiari dei bambini portatori di handicap, di quelli
poveri,  dei  figli  di  emigranti,  dei nomadi, dei rifugiati, degli
extracomunitari,  degli  orfani  e  di  altre  categorie  di soggetti
disagiati per garantire uguali opportunita'. La Regione programma gli
interventi  necessari  a  prevenire  i processi di emarginazione e di
disadattamento sociale.